TAR Catania, 16.09.2019 n. 2191
Ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia, a norma del comma 2 della lett. d) dell’art. 97 del Codice, si procede come segue: “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ci cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)”.
Come correttamente ritenuto dalla ricorrente, la norma prevede una sottrazione tra la soglia calcolata alla lettera c) (…) e il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) – e quindi 8X6, ossia 48, essendo la somma dei ribassi di cui alla lettera a) pari a 284,8671 – applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) (pari a 24,74289) e quindi 24,74289*48% pari a 0,4819; ne consegue che sottraendo 24,74289 e 0,4819 si ottiene 24,26099 e non la cifra individuata dalla stazione appaltante (,,,), con le dovute conseguente in termini di aggiudicazione, secondo i ribassi di cui al detto verbale.
Insomma, la lettera della norma in questione induce a ritenere che l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art. 97, co. 2, lett. d) cit., indica una sottrazione tra i due valori come sopra individuati, mentre l’espressione “valore percentuale” fa riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione (…).
Peraltro, secondo quanto emerge dalla stessa memoria difensiva dell’amministrazione, il criterio ritenuto corretto dalla ricorrente – che, come detto, secondo il Collegio è quello più aderente al dato letterale – è stato di recente ritenuto corretto dal MIT.Sul punto in precedenza:
TAR Milano, 25.07.2019 n. 937 ord.
TAR Catanzaro, 16.09.2019 n. 363 ord.
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