ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del codice dei contratti pubblici, “Si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.”;
il riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, costituisce un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall’uso della locuzione “in particolare”;
che l’articolo 42 cit. si riferisce al personale ma in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un maggior “interesse finanziario, economico o altro interesse personale”;
che, nel caso di specie, a tacer d’altro, un membro su tre del consiglio di amministrazione (nella persona di D.) è comune sia al Broker che ha curato la predisposizione degli atti di gara sia ad una società agente della candidata vincitrice (il cui amministratore delegato, peraltro, è stato delegato dalla C. a rappresentarla nelle fasi pubbliche di gara, come si evince dai verbali n. 1 del 9 giugno 2016 e n. 2 del 14 giugno 2016);
che l’obbligo di astensione, come noto, da un punto di vista del diritto amministrativo, è posto a tutela di un pericolo astratto e presunto che non richiede la dimostrazione, volta per volta, del vantaggio conseguito con l’omessa astensione;
che tale conflitto d’interessi ha pertanto resa illegittima la partecipazione della controinteressata C., con conseguente obbligo di esclusione della medesima ai sensi dell’articolo 80 comma 5 lett. d) del codice dei contratti pubblici;
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Commissario di gara - Rapporto di parentela con Operatore Economico emerso in sede di valutazione delle offerte - Incompatibilità e conflitto di interessi - Interpretazione restrittiva - Applicazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Divieto di pantouflage - Vale solo per ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali - Conflitto di interessi - Va accertato in concreto (art. 42 d.lgs. n. 50/2016)
- Conflitto di interessi - Natura - Presupposti - Pericolo di pregiudizio - Elementi indiziari (art. 42 d.lgs. n. 50/2016)
- Conflitto di interesse – Affidamento a società partecipata o controllata dalla Stazione Appaltante - Non configurabilità (art. 42 d.lgs. N. 50/2016)
- Codice etico aziendale - Violazione - Soggetto affidatario che sia anche dipendente della Stazione Appaltante - Conflitto di interessi - Non richiede la dimostrazione del vantaggio conseguito - Annullamento aggiudicazione - Legittimità (art. 42 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Conflitto di interesse rilevante per il settore degli appalti pubblici - Nozione (art. 42 d.lgs. n. 50/2016)
- Conflitti di interesse nelle procedure di gara: linee guida ANAC in consultazione
- Conflitto di interessi - Portata generale - Va riferito non solo ai dipendenti in senso stretto ma anche ai soggetti che in base ad un valido titolo giuridico possono impegnare la Stazione appaltante (art. 42 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 42, (Conflitto di interesse)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)