
Consiglio di Stato, sez. III, 18.11.2016 n. 4798
Ai sensi dell’art. 118, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 03.03.2016, n. 879).
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- Subappalto necessario - Finalità - Rileva per la partecipazione alla gara e non in fase di esecuzione (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
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- Subappalto - Limiti - Contrasto con le Direttive comunitarie - Rimessione alla Corte di Giustizia Europea
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- Subappalto: su quale importo va calcolata la quota del 30 per cento ?