Ai sensi dell’art. 105, comma 2, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
La formulazione letterale non univoca della norma si presta ad essere interpretata sia nel senso che tale limite percentuale andrebbe calcolato sull’importo dei lavori posto a base di gara, sia nel senso che esso andrebbe computato sul valore del contratto come risultante dall’aggiudicazione.
Il generico riferimento all’importo complessivo del contratto di lavori, infatti, non consente, ex se, di prendere posizione in un senso o nell’altro.
In chiave sistematica, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento tra i concorrenti, l’espressione “importo complessivo del contratto di lavori” va correttamente riferita all’importo a base di gara.
Diversamente opinando, infatti, per un verso, si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro verso, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici.
In altri termini, posto che l’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un limite quantitativo alla possibilità di ricorrere al subappalto di lavori (oltre che di servizi e forniture), tale limite deve essere lo stesso per tutti gli operatori del mercato e deve essere conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara (cfr. TAR Milano, 05.01.2018 n. 28).
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