TAR Campobasso, 28.10.2016 n. 444
Le censure d’illegittimità dell’ammissione della controinteressata alla procedura selettiva, sono da ritenersi inattendibili, atteso che le irregolarità dell’autocertificazione e del curriculum vitae – prodotti dalla controinteressata nella sua documentazione – sembrerebbero sanabili in sede di soccorso istruttorio e non sarebbero causa di esclusione del candidato. Invero, l’art. 83, comma nono, del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che costituiscano irregolarità essenziali non sanabili in sede di soccorso istruttorio “le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. A tenore della stessa normativa, “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”. Si può, pertanto, ritenere ininfluenti, ai fine della legittimità della procedura, la mancata allegazione di copia del documento d’identità e la mancata datazione del curriculum professionale.
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