Interdittiva antimafia – Anticipazione della soglia di difesa – Accertamento penale dei reati – Non occorre (Art. 38)

Consiglio di Stato, sez. III, 16.05.2016 n. 1977

La misura dell’interdittiva antimafia può essere emessa dalla Amministrazione in una logica di anticipazione della soglia di difesa dell’ordine pubblico economico e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; sez. III, 15 settembre 2014, n. 4693), potendo, perciò, basarsi anche sul solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (Cons. St., sez. III, 1° settembre 2014, n. 4441).
In considerazione dei principi già affermati da questa Sezione (cfr. sent. 3 maggio 2016, n. 1743), rileva il Collegio che l’interdittiva controversa risulta emanata in conformità ai relativi parametri valutativi e deve intendersi immune dai vizi ad essa ascritti dalla società appellante.