Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1077
La disposizione contenuta nell’art. 86, comma 5, d.lgs. 163/2006, come rilevato anche dal Tar, elenca in via tassonomica le voci economiche che compongono le giustificazioni preventive e non prevede alcuna sanzione per il caso di eventuale incompletezza (cfr., Cons. St., sez. V, 11 giugno 2014 n. 2982).
Aggiungasi che, dal punto di vista sistematico, la norma, inserita topograficamente nel codice dei contrati pubblici fra le disposizioni relative alla verifica dell’anomalia dell’offerta, mostra che le giustificazioni preventive fanno parte del(l’eventuale) sub-procedimento di verifica d’anomalia dell’offerta qualora la stazione appaltante decida di darvi corso, pur non essendo obbligata, come accaduto nel caso in esame.
Verifica che – va rimarcato – s’è conclusa positivamente per l’aggiudicataria, avendo la stazione appaltante accertato la congruità dell’offerta senza che il provvedimento conclusivo sia stato specificamente impugnato dalla ricorrente.
La lex specialis nulla ha aggiunto sul punto, limitandosi a pretendere la presentazione della relazione contenente le giustificazioni preventive, senza affatto prescrive un contenuto minimo o una soglia di ammissibilità che, se non raggiunta, determinasse l’ tout court la sanzione dell’esclusione dell’offerta (in termini, Cons. St., sez, VI, 15 marzo 2013 n. 1558).
RISORSE CORRELATE
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- Giustificazioni sull'anomalia dell'offerta - Non costituiscono una dichiarazione sostitutiva - Obbligo di allegare documenti di identità o di osservare altre formalità - Non sussiste (Art. 86)
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse