Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per omessa dichiarazione di una sentenza relativa al reato di omicidio colposo (Art. 38)

SeA no name miniCons. Stato, Sez.  VI,  11.04.2014 n. 1771

(sentenza integrale)

(estratto)

La questione da dirimere attiene alla legittimità degli atti di autotutela con i quali l’Università XXX ha disposto l’annullamento delle aggiudicazione degli appalti per cui è causa dopo aver accertato (a mezzo dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziario) che, nelle dichiarazioni allegate in sede di offerta dal raggruppamento d’imprese oggi appellante, era stata omessa l’indicazione di una condanna penale a carico di un amministratore di una delle società in raggruppamento temporaneo che avevano poi ottenuto l’affidamento dei servizi.

Il Tar, nella impugnata sentenza, ha ritenuto che la omessa indicazione della condanna penale poteva integrare motivazione sufficiente del disposto annullamento delle aggiudicazioni dato che quella omissione aveva impedito alla Commissione di gara di valutare l’esistenza del reato per stabilire se esso fosse o meno ostativo, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della partecipazione alla gara.

L’appellante assume al contrario che né dalla lettera del bando, né da quella del disciplinare di gara avrebbe potuto desumersi una interpretazione della lex specialis secondo cui ogni condanna penale, anche se non incidente sulla moralità professionale, avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione, di tal che la pur riconosciuta omissione nella dichiarazione non avrebbe potuto rappresentare giusta causa di annullamento dell’aggiudicazione. In particolare, poichè nella fattispecie non ricorrerebbe una ipotesi di condanna ostativa in ragione del titolo del reato contestato, la pur generica dichiarazione resa in sede di gara dall’odierna appellante circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), peraltro conforme al modello B1 inserito negli allegati della documentazione predisposta dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a comprovare il requisito di moralità. In ogni caso, l’appellante deduce che l’esclusione dalla gara (rectius, il ritiro dell’aggiudicazione ) avrebbe dovuto al più conseguire all’accertamento in concreto della negativa incidenza sulla moralità professionale del precedente penale da cui risultava attinto il soggetto munito di poteri di amministrazione, senza che potesse ex se rilevare il dato formale della omissione della dichiarazione, peraltro indotta dai modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante

4.- Ritiene il Collegio che la censura d’appello non meriti condivisione.

4.1- La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano nel caso in esame ragioni per discostarsi, è orientata nel senso di ritenere che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte rappresenti di per sé un valore da perseguire, dato che consente – in osservanza al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione – la celere decisione, da parte dell’organo tecnico investito dalla stazione appaltante dei compiti di valutazione delle offerte, in ordine all’ammissione alla gara dei candidati.

Conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.

In altri termini, la disciplina procedimentale degli appalti è modulata in modo tale da consentire alla stazione appaltante di poter fare affidamento su dichiarazioni dei concorrenti idonee a far assumere tempestivamente le necessarie determinazioni in ordine all’ammissione degli stessi alla gara ovvero alla loro esclusione (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 giugno 2013 n. 3214; III, 16 marzo 2012, n. 1471). In materia di appalti pubblici, non sussiste alcuna violazione del dovere di soccorso (artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici) – da intendersi quale potere–dovere della stazione appaltante di richiedere integrazioni e chiarimenti al concorrente in merito a quanto dichiarato sul possesso dei requisiti richiesti – allorché risulti accertato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il concorrente non aveva presentato la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti partecipativi ovvero a consentire alla stazione appaltante la verifica della ricorrenza di tali requisiti.

(omissis)

Tale omissione, conseguente alla violazione del precetto del clare loqui direttamente discendente dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, ha impedito alla commissione di gara di valutare, nell’alveo del procedimento selettivo delle offerte, la gravità del titolo di reato per il quale la condanna è stata pronunciata nonchè la sua incidenza sulla moralità professionale.

Il che è sufficiente a giustificare il ritiro dell’aggiudicazione da parte dell’università, a prescindere degli esiti che quella valutazione avrebbe comportato ove la dichiarazione del concorrente fosse stata completa in ogni suo elemento; detta valutazione, d’altra parte, non potrebbe farsi ex post né dall’amministrazione aggiudicatrice che venga a scoprire l’infedeltà della dichiarazione su un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere portato all’esame dell’organo valutativo tecnico nell’alveo del procedimento selettivo né, a fortiori, in questa sede giudiziale ..

È, dunque, legittima la decisione della stazione appaltante che, a fronte di una siffatta situazione, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione sul presupposto che, in sede di gara, il concorrente non avesse reso dichiarazioni veritiere in ordine al possesso dei requisiti partecipativi di ordine generale.

Da ultimo, non appare condivisibile l’assunto difensivo secondo cui sarebbe stata la modulistica predisposta dalla stazione appaltante ad aver ingenerato l’errore nella dichiarazione da parte del concorrente, posto che l’onere relativo alla completezza delle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte, riguardo ad elementi che solo la stazione appaltante è chiamata a valutare in sede di gara per verificare la ricorrenza dei requisiti partecipativi, discende direttamente dalla legge ( in particolare, dal combinato disposto del citato art. 38, comma 1, lett. c) e dall’art. 46 del Codice dei contratti) e non ammette deroghe o disapplicazioni in relazione a singole procedure di gara, quale che sia la formulazione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante.

D’altra parte la singola amministrazione che indice una gara d’appalto, così come non può introdurre nuove ipotesi di esclusione dei concorrenti ( art. 46, comma 1 bis, Codice dei contratti), allo stesso modo non può elidere o neutralizzare quelle che discendono ex lege dalla piana applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, non potrebbe giovare alle ragioni dell’odierna parte appellante la teoria del cosiddetto “falso innocuo” dato che il falso può ritenersi innocuo solo nelle ipotesi, qui per quanto detto non ricorrenti, in cui lo stesso non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati nell’ambito del procedimento selettivo.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it