Avvalimento dei requisiti professionali per lo svolgimento di servizi di progettazione – Requisiti richiesti dalla lex specialis in capo al progettista nell’ ambito di un appalto integrato – Ammissibilità – Ragioni (Art. 49)

Consiglio di Stato, sez. VI, 06.11.2015 n. 5045
(sentenza integrale)

“Osserva la Sezione che il limite di operatività dell’istituto dell’avvalimento di cui all’ art.49 comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163 del 2006, suscettibile di un amplissimo campo operativo, è dato anzitutto dal fatto che la messa a disposizione dei requisiti mancanti non deve riferirsi alle capacità di ordine generale del partecipante ( quale la idoneità morale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006) né ai requisiti soggettivi di carattere personale, individuati nell’art. 39 del medesimo d. lgs. (cd. requisiti professionali). Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente e quindi non sono surrogabili neppure con l’avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente. Inoltre, il trasferimento del requisito all’impresa ausiliata non può risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010 che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). Sulla base di tale enunciato, è stato affermato ( Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2063 ) che è pacificamente insufficiente allo scopo la pedissequa riproduzione, nel testo del contratto di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o espressioni equivalenti.
9.- Nel caso in esame anzitutto non può profilarsi alcun limite ostativo al ricorso all’avvalimento connesso alla natura personalistica dei requisiti oggetto di “messa a disposizione”, dato che a formare oggetto del prestito non è né un requisito di ordine generale né un requisito inerente l’esercizio di una professione regolamentata ( cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015 n. 3698 sul diverso caso dell’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento all’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali). Ed invero, nel caso di specie, il contratto di avvalimento intercorso tra l’ing. – omissis – ( partecipante all’ATI odierna appellante) e l’ing. – omissis -, quale legale rappresentante e direttore tecnico della – omissis – s.r.l., ha avuto ad oggetto i requisiti speciali di qualificazione professionale ( non quindi di abilitazione tout court) per l’esecuzione del servizio di progettazione oggetto d’appalto, dato che il professionista “ concorrente”non era abilitato, all’epoca di presentazione dell’offerta, ad eseguire le progettazioni relative alle categorie OG 11 e OG 1 richiesta dalla lex specialis di gara. Detto requisito di speciale abilitazione sussisteva invece pacificamente in capo alla società di progettazione ausiliaria, che non si è impegnata semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, avvalendosi della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (o vaghe espressioni similari), ma ha espressamente assunto un impegno sufficientemente specifico a garantire all’impresa avvalente l’attività di progettazione richiesta per l’esecuzione dell’appalto integrato di che trattasi, con le proprie risorse di carattere economico, finanziario ed organizzativo, nonché con il proprio personale dipendente e le proprie attrezzature.
In particolare, dalla lettura del contratto di avvalimento oggetto di causa si evince che l’ing. – omissis – ha inteso avvalersi dell’ing. – omissis -, nella riferita qualità nonché a titolo personale di libero professionista, per acquisire da questi i requisiti professionali per lo svolgimento: a) per la cat. OG 11 dei servizi di progettazione eseguiti per un importo superiore a quelli previsti dal bando e dal disciplinare di gara; b) per la cat. OG 1 dei servizi di progettazione eseguiti per un importo superiore a quelli previsti dal bando e dal disciplinare di gara. Inoltre, ha formato oggetto di avvalimento il requisito tecnico organizzativo relativo al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dalla società ausiliaria ( superiore a due unità di personale) nonché tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l’esecuzione dei servizi previsti nella gara in oggetto. Il soggetto ausiliario ha altresì fornito dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, sia in relazione ai requisiti generali sia a quelli di carattere speciale in relazione alle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all’art. 263, comma 1, lettere a), b) c) e d) del d.P.R. n. 207 del 2010.10. Alla luce delle complessive indicazioni contenute in detto contratto può quindi ritenersi che lo stesso non sia inficiato da indeterminatezza contenutistica e che la fattispecie in esame non presenti profili di incompatibilità con il quadro normativo e giurisprudenziale (cui in precedenza è stato fatto cenno) che, in materia, prevede che le parti devono impegnarsi a mettere a disposizione non già i requisiti quali meri valori astratti, ma le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le componenti che giustificano l’attribuzione della particolare qualificazione professionale dell’ausiliaria
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D’altra parte, a comprovare che il contratto di avvalimento per cui è giudizio avesse un oggetto ben determinato in relazione ai contenuti specifici della particolare qualificazione professionali richiesta dalla lex specialis di gara in capo al progettista è dimostrato dai contenuti della nota 21 gennaio 2015, con la quale la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione della gara alla odierna società appellante, ha chiesto alla stessa di dimostrare il possesso in capo alla società ausiliaria di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dalla medesima dichiarati, ed in particolare lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi appartenenti alle categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare (e cioè alle cat. OG11 e OG1) nonchè il numero medio del personale impiegato negli ultimi 3 anni .
11.- Vi è stata quindi piena corrispondenza tra quanto dichiarato dal concorrente in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento e quanto inteso dalla stazione appaltante, che ha correttamente dato corso dopo l’aggiudicazione alla verifica della concreta sussistenza dei requisiti dichiarati dal concorrente e dalla società ausiliaria”.

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