Consiglio di Stato, Sez. III, 28.02.2014 n. 944
(estratto)
E’ jus receptum, ben noto al Collegio (cfr., per tutti, Cons. St., III, 12 settembre 2013 n. 4511), che l’informativa antimafia c.d. “atipica”, a differenza di quella c.d. “tipica”, non ha carattere direttamente interdittivo, consentendo al più alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente se avviare o proseguire i rapporti contrattuali, alla luce dell’idoneità morale dell’imprenditore d’assumere la posizione di contraente con la P.A.
Sicché tal efficacia interdittiva può se del caso scaturire dall’autonoma valutazione discrezionale della P.A. (o, il che è lo stesso, dell’ente appaltante, qual è l’ANAS s.p.a.) destinataria della predetta informativa prefettizia atipica. È dunque assodato che quest’ultima, ancorché non priva di effetti nei confronti della P.A., non ne comprime interamente l’autonoma capacità di apprezzamento del dato fornito, onde il mantenimento o la risoluzione del rapporto contrattuale dev’esser comunque il frutto di una scelta motivata della stazione appaltante.
(omissis) il predetto enunciato comunque non legittima la stazione appaltante, a fronte di dati gravi, precisi e concordanti sul serio pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa contraente, a poterne prescindere. Quand’anche non vi fosse la citata clausola risolutiva, la discrezionalità della stazione appaltante soggiacerebbe pur sempre agli ovvi e noti limiti di proporzionalità e prudente ragionevolezza, in relazione all’estrema e rilevante sensibilità del pericolo segnalato. Inoltre, la stazione appaltante, che intenda discostarsi da quest’ultimo, deve dare specifica e puntuale motivazione del proprio operato, cui non è obbligata qualora ne condivida il contenuto e vi si conformi. In tal ipotesi, tale obbligo motivazionale assume connotati di minore pregnanza, soprattutto quando l’informativa si muove nell’ambito, ossia quale elemento di una fattispecie complessa, di un’intesa tra la stazione appaltante ed altri soggetti istituzionali, posta in essere prima dell’aggiudicazione (cfr. Cons. St., I, 25 febbraio 2012 n. 4774).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Informativa interdittiva antimafia - Presupposti - Sufficiente anche un solo dipendente “infiltrato” (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Informativa antimafia - Normativa e giurisprudenza - Principi consolidati - Riepilogo
- Interdittiva antimafia - Accertamento di elementi di colpevolezza o di responsabilità - Non occorre (Art. 38, d.lgs. n. 163/2006)
- Informativa (interdittiva) antimafia "a cascata" - Legittimità - Presupposti - Condizioni (Art. 38, d.lgs. n. 163/2006)
- Interdittiva antimafia - Anticipazione della soglia di difesa - Accertamento penale dei reati - Non occorre (Art. 38)
- Informativa antimafia: ratio, competenza, presupposti, finalità anticipatoria, motivazione, certezza probatoria, elementi indiziari e valutazione delle prove (Art. 38)
- Interdittiva antimafia - Giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa - Idonea istruttoria - Necessità (Art. 38)
- Interdittiva antimafia: finalità, elementi sintomatici, limiti del sindacato giurisdizionale (Art. 38)
- Informativa antimafia scaduta per decorso del termine di validità, conseguenze, persistenza dell'efficacia interdittiva, necessita una nuova verifica dei presupposti (Art. 38)
- Infiltrazione mafiosa ed effetti del decorso del tempo (Art. 38)
- Interdittiva antimafia basata su fatti risalenti nel tempo - Legittimità (Art. 38)
- Informativa antimafia: funzione anticipatoria e profili di elevata discrezionalità (Art. 38)
- Informativa antimafia: finalità e sindacabilità
- Interdittiva antimafia nei confronti della mandataria dell' ATI: non comporta obbligo di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante (Art. 37)
- Art. 38. Requisiti di ordine generale