
TAR Lecce, 19.06.2015 n. 2099
(sentenza integrale)“In primo luogo, come già affermato dalla sezione di recente (sent.1929/2014) deve riconoscersi la legittimità di clausole di decadenza imposte contrattualmente atteso che l’art. 115 codice appalti, laddove stabilisce che tutti i contratti devono contenere una clausola di revisione prezzi, non stabilisce (salvo che per i profili relativi all’istruttoria) quali contenuti debba avere tale clausola e quindi demanda la relativa disciplina alle parti che, nell’ambito dell’autonomia negoziale espressione del più generale principio di autoderminazione contrattuale, possono pertanto inserire clausole contrattuali (ad esempio di decadenza) che impongono specifici termini in ordine all’esercizio del diritto alla revisione.
Le clausole di decadenza inserite nel contratto, quindi, sono del tutto coerenti con i principi generali che regolano i contratti in generale, quali il principio di correttezza che caratterizza l’intera dinamica contrattuale, dalle trattative (art. 1337 c.c.) a tutta l’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), risultando infatti del tutto ragionevole e conforme a buona fede pretendere che il creditore (nel caso in esame il concessionario), nel rivendicare i propri diritti verso il debitore, lo faccia con modalità (tra cui la tempestività nella richiesta), tali da non aggravare la posizione della controparte.
Tuttavia quanto all’aspetto della documentazione della richiesta da parte dell’impresa, deve rilevarsi che l’art 115 codice appalti prevede che: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”.
Da tale disposizione si evincono due principi fondamentali in materia di revisione e cioè che ogni contratto ad esecuzione periodica o continuativa deve obbligatoriamente contenere una clausola di revisione periodica del prezzo e che l’istruttoria per determinare l’ammontare della revisione spetta all’amministrazione, sicchè l’ente non potrà demandare all’impresa concessionaria di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione, spettando ad esso il compito di compiere gli accertamenti a tal fine necessari, compresa l’acquisizione dei relativi documenti, pena la nullità per contrarietà con l’art. 115 codice appalti di tutte quelle clausole contrattuali che impongano oneri di produzione documentale in capo all’impresa per dimostrare il suo diritto alla revisione, non richiesti dalla legge.“www.giustizia-amministrativa.it
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