Aggiudicazione sulla base del solo criterio del massimo ribasso (o prezzo più basso): presupposti e legittimità (Art. 82)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 31.08.2015 n. 4040
(sentenza integrale)

“Come deduce in primo luogo l’appellante, tanto il servizio di call-center quanto la gestione dei reclami dell’utenza, oggetto dell’appalto in contestazione, costituiscono attività non implicanti significativi contenuti tecnico-specialistici quanto all’organizzazione di mezzi e personale ed ai processi produttivi. Al contrario, l’incontestabile serialità delle prestazioni, la non necessità dell’impiego di personale specializzato, l’assenza di strumenti di complessità tecnologica e la tipica delocalizzabilità delle unità produttive anche in paesi extracomunitari, conducono a non condividere gli assunti del TAR, da un lato, e a ritenere del tutto ragionevole, dall’altro lato, l’opzione dell’ente aggiudicatore odierno appellante di attribuire rilevanza esclusiva ai fini dell’individuazione dell’appaltatore all’elemento prezzo.
3. In virtù di quanto ora rilevato, non è in particolare censurabile la scelta lasciare a quest’ultimo la combinazione dei fattori produttivi necessari alla fornitura del servizio, incentrando invece la selezione sul solo elemento costituito dal risparmio economico da esso conseguibile, salvo il rispetto di standard minimi di tipo organizzativo e di rendimento, atti a garantire la necessaria interoperabilità delle attività dell’appaltatrice con la propria struttura ed il rispetto della normativa vigente. (…)
4. Sulla base di questi rilievi, la scelta di A. di valutare le offerte in base al solo risparmio economico conseguibile all’esito della procedura selettiva costituisce ragionevole esplicazione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nell’individuare il metodo di selezione delle offerte nell’ambito di procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. contratti pubblici (cfr., da ultimo: Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121). Infatti, nell’enucleare le «caratteristiche dell’oggetto dell’appalto» quale elemento discretivo nell’individuazione del criterio di selezione, la disposizione ora citata rimette quindi alla fase preparatoria della gara, e cioè alla progettazione che ogni soggetto aggiudicatore deve svolgere in vista del futuro affidamento del contratto, la definizione di tali caratteristiche di quest’ultimo, e all’esito di tale fase, gli ulteriori aspetti per i quali si prevede invece la ricerca presso gli operatori privati di soluzioni tecnico-qualitative in grado di conseguire prestazioni qualitativamente migliori rispetto a quelle individuate in sede progettuale.
5. Questa notazione rende evidente che anche contratti d’appalto caratterizzati da rilevanti profili di complessità, ed in particolare anche appalti di opere pubbliche, possono essere affidati sulla base del solo criterio del massimo ribasso, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest’ultima, l’acquisizione di soluzioni tecniche migliorative
. (…)

7. Del resto, ed a contrario, anche nelle procedure di affidamento da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa gli aspetti tecnico-valutativi possono condurre alla presentazione di soluzioni progettuali sostanzialmente speculari, tali da rendere determinante in concreto la sola offerta economica. Nondimeno, non per questa circostanza può ritenersi illogica la scelta del metodo selettivo previsto dal citato art. 83 del codice appalti”.

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