(estratto)
La giurisprudenza – pronunciandosi sul previgente art. 244 comma 3 del Codice dei contratti – affermava la giurisdizione del giudice amministrativo non solo in materia di spettanza o meno della revisione, ma anche in ordine alla determinazione del suo esatto importo attraverso il concreto provvedimento applicativo. Detta disposizione infatti superava, nel solco tracciato dall’art. 6 della L. 537/93, la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle afferenti all’an debeatur, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 9/2/2012 n. 244; si veda anche Corte di Cassazione, sez. unite civili – 15/3/2011 n. 6016; T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 29/7/2010 n. 17174). Peraltro, l’art. 133 lett. e) n. 2 del Codice del processo amministrativo riproduce oggi esattamente il testo dell’art. 244 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, per cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ex art. 115 del D. Lgs. 163/2006. In relazione a quanto sopra, quindi, l’oggetto del presente giudizio rientra certamente nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 16/1/2012 n. 103). (omissis)
Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 22 del bando, la cui rubrica si riferisce all’adeguamento e revisione del canone, stabilisce, in particolare, che: … “il canone sarà sottoposto a revisione annuale secondo quanto previsto dall’art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724 ed in contraddittorio con la stazione appaltante. …La richiesta di revisione dovrà essere avanzata – a pena di decadenza – entro i 60 giorni successivi alla scadenza del primo anno (e consecutivi) di servizio dalla parte che vi avrà interesse, a mezzo di lettera raccomandata A.R., e la controparte dovrà accedere alla richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le risultanze del computo revisionale dovranno essere liquidate e pagate entro fine anno, sempre che vi sia disponibilità di bilancio; in mancanza, la somma stessa sarà prevista nel bilancio dell’esercizio successivo“. (omissis)
Contrariamente, a quanto sostenuto dalla ricorrente (v. pag 5 ricorso introduttivo), la prescrizione decadenziale rileva, nella specie, atteso che la disciplina dettata in materia di revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), ha carattere imperativo ed un’eventuale clausola contrattuale difforme, rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla. La legge non ha, invece, provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo. Considerata la natura indisponibile del diritto in questione, nonché la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere, la richiesta può essere dunque effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948, n. 4, c.c. (Conferma della sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1658/2010).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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