1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
RISORSE CORRELATE
- Revisione prezzi - Finalità (Art. 115)
- La revisione dei prezzi si applica anche in caso di rinnovi e successivi contratti di contenuto identico all’originario oppure soltanto in caso di proroghe contrattuali?
- Revisione dei prezzi: nel caso di rinnovo del contratto si può utilizzare come riferimento il precedente corrispettivo?
- Contratti ad esecuzione periodica o continuativa, revisione periodica del prezzo, nullità delle clausole che la escludono - Situazione soggettiva dell'appaltatore, conseguenze (Art. 115)
- Principi fondamentali in materia di revisione prezzi (Art. 115)
- Revisione prezzi negli appalti di servizi esclusi (Art. 115)
- Revisione prezzi: giurisdizione e termini decadenziali (art. 115)