Consiglio di Stato, sez. III, 01.04.2016 n. 1309
Il Consiglio ha chiarito che l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052).
Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.
Laddove, pertanto, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all’indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17.2.2010, n. 935; Cons. St., sez. V, 1.10.2010, n. 7254).
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