Consiglio di Stato, sez. IV, 23.04.2015 n. 2048
(testo integrale)Al riguardo, è necessario esaminare la disciplina applicabile al caso di specie, al fine di comprenderne l’esatta interpretazione alla luce dei principi che regolano le procedure concorsuali.
L’ing. M., dipendente della società capogruppo del R.T.P. T., è stato indicato da quest’ultimo quale “giovane professionista” con il ruolo di progettista. Tali specificazioni derivano dalla corretta esecuzione del combinato disposto di cui agli artt. 90 co. 7 d.lgs. n. 163 del 2006 e 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010.
In base a tali disposizioni, i R.T.P. per poter utilmente partecipare ad una gara, sono obbligati a prevedere al loro interno, in qualità di progettista, almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione da non più di cinque anni: tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
La funzione promozionale dell’individuazione, da parte di un R.T.P., di un “giovane professionista” è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 875, id. 24 ottobre 2006 n. 6347). Tale coinvolgimento nel raggruppamento è funzionale all’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni: essa tende, cioè, a favorire l’applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.
In ultima analisi, la possibilità concessa al giovane professionista è rivolta a suo (quasi) esclusivo vantaggio: a ben vedere, infatti, la stazione appaltante non riceve alcun diretto beneficio dalla presenza o meno, nel R.T.P., di un giovane professionista.
C’è da aggiungere che, al precipuo fine di responsabilizzare maggiormente la figura del giovane professionista, l’obbligo contenuto nel citato art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010, a differenza della disciplina previgente, precisa che il raggruppamento debba prevedere la presenza di un giovane professionista in qualità di “progettista”: tale imposizione comporta senza dubbio una maggiore responsabilizzazione, poiché il giovane professionista sarà chiamato a sottoscrivere gli elaborati progettuali, determinandosi una maggiore interazione con la équipe di lavoro di cui fa parte. (cfr. parere AVCP n. 194 del 21 novembre 2012 e n. 209 del 19 dicembre 2012).
In effetti, la specificazione contenuta nel nuovo testo del citato art. 253 co. 5, tende ad evitare che la sola “indicazione” di un giovane professionista, che non ricopra alcuno specifico ruolo all’interno dell’R.T.P., si tramuti in un mero adempimento formale, in tal modo eludendo l’intenzione perseguita dal legislatore.
2.3 In virtù di quanto chiarito, non può essere condivisa l’interpretazione fornita al riguardo dalla società resistente. Quest’ultima sostiene che l’art. 253 co. 5 d.p.r. 207 del 2010 non esime i giovani professionisti dal fornire le dichiarazioni di moralità. Tale assunto sarebbe suffragato dalla qualità di progettista che il professionista deve assumere all’interno del R.T.P.: la circostanza in base alla quale egli dovrà sottoscrivere gli elaborati progettuali e, dunque, eseguire materialmente parte del progetto, lo pone sullo stesso piano dei componenti del raggruppamento, con i quali, pertanto, dovrebbe condividere l’obbligo di fornire le dichiarazioni di idoneità morale.
2.4 Questa lettura interpretativa ad un attento esame risulta erronea, in quanto, come già evidenziato, la responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari: non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006.
Come è concordemente riconosciuto, la ragione per cui è posto l’obbligo dichiarativo ex. art. 38 risiede nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulerà il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523; id. sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36): la disposizione si rivolge, dunque, ad esclusivo interesse della stazione appaltante ed, in ultima analisi, dell’interesse pubblico.
Da quanto sopra esposto, è agevole notare il differente piano di su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività.
Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo. L’ing. M., infatti, pur assumendo la qualifica di “giovane progettista”, risulta pur sempre un dipendente della mandataria del R.T.P. e non può, soltanto per questo motivo, essere obbligato a garantire la stazione appaltante circa le sue qualità morali: diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare la necessità di sottoscrizione della dichiarazione ex art. 38, da parte di ogni singolo dipendente dei vari soggetti facenti parte del R.T.P. con gravi ripercussioni sia in termini di speditezza dell’azione della stazione appaltante, sia di illegittima applicazione analogica di cause di esclusione dalla gara.
2.5 Non meno decisiva appare, infatti, l’applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006: da quanto finora affermato e da quanto risulta dagli atti di causa, l’obbligo di fornire le dichiarazioni di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, in nessun caso è posto in modo espresso a carico dei giovani professionisti. Sotto tale punto di vista, pertanto, l’ing. M. ed il R.T.P. di cui fa parte, non sono incorsi in alcuna violazione delle disposizioni legislative o della lex specialis tali da giustificarne l’esclusione dalla procedura.”www.giustizia-amministrativa.it
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