Cons. Stato, sez. IV, 16.06.2015 n. 2988
(sentenza integrale)“Il giudice di prime cure , nel respingere il motivo di ricorso, ha evidenziato “che tale dichiarazione non andasse sottoscritta anche dal “giovane professionista” , in quanto i soggetti esterni all’impresa concorrente che dovevano compilare la dichiarazione di cui all’allegato B-bis erano soltanto quelli di cui all’art. 53, comma 3 del d.lgs. n. 163/06 (mandante e mandatario), tra cui non poteva considerarsi ricompreso anche il suddetto “giovane professionista”, per incompatibilità tra l’esperienza da lui maturata e le specifiche dichiarazioni da effettuare e, inoltre, per la contraria ratio della norma che ne istituisce la presenza obbligatoria, in quanto volta a favorire la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il professionista abilitato da meno di cinque anni di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza”.
Ritiene il Collegio che il motivo di appello sia infondato e che sul punto vada confermata la valutazione di infondatezza operata dal Tribunale amministrativo.
Questa Sezione ha recentemente affermato ( 2048/2015 ) che il “giovane professionista” non è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Invero, anche sotto il vigore dell’articolo 253 del Regolamento, l’obbligo della sua individuazione ha funzione promozionale ed è funzionale all’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni, trattandosi di possibilità a questi concessa a loro (quasi) esclusivo vantaggio, non ricevendo la stazione appaltante alcun diretto beneficio dalla presenza o meno di tale figura nel Raggruppamento.
La previsione del suo inserimento in qualità di “progettista” comporta senza dubbio una maggiore responsabilizzazione, tendendo ad evitare che la sola “indicazione” si tramuti in mero adempimento formale.
Essa, però, non lo pone sullo stesso piano degli altri componenti del raggruppamento, ai fini della sussistenza dell’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui al citato articolo 38.
Viene , infatti, sottolineato il differente piano su cui si collocano le due disposizioni, contenute, da un lato, nell’articolo 38 del codice e, dall’altro, nell’art. 253, comma 5, del Regolamento, risultando la prima rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione (la responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale all’inccremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari) e la seconda, invece, destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività (risiedendo nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell’operatore economico).
Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali, non potendo questi essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto.
In tal modo, dunque, la Sezione ha avuto modo di affermare che un obbligo dichiarativo, ex art. 38 del Codice, non discende, a carico del “giovane professionista” da alcuna disposizione legislativa.
Resta da verificare se l’ obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al modello B-bis – come sostenuto dalle società appellanti – discenda comunque dalla lex specialis di gara.”www.giustizia-amministrativa.it
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