TAR Trento, 24.10.2014 n. 373
(sentenza integrale)
(estratto)
Le censure esposte sub § 3 vanno nel complesso accolte. Invero:
– le offerte tecniche sono state correttamente esaminate in seduta riservata, ma la commissione avrebbe dovuto procedere in seduta pubblica all’apertura delle buste, contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti dalla lex specialis di gara (cfr. C.d.S. a.p., 28 luglio 2011, n. 13; nonché, per gli appalti di lavori, l’art.12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 luglio 2012, n. 94, il quale ha modificato l’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
– in violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, la valutazione delle offerte tecniche è stata compiuta senza un’adeguata preliminare specificazione dei subcriteri e dei parametri per la loro valutazione e l’assegnazione dei punteggi: non è così possibile comprendere per quale ragione la controinteressata sia stata preferita alla ricorrente;
– le offerte economiche si sarebbero dovute aprire, in seduta pubblica, solo dopo che la commissione avesse completato l’esame delle offerte tecniche, divulgando i punteggi assegnati: infatti, nelle gare per le quali è prevista l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per principio generale, deve essere mantenuta la segretezza delle offerte economiche fino all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche da parte della commissione, allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo offerto possa influenzare i membri della commissione nella formazione dei giudizi tecnici (“la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione è di per sé idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa”: così, da ultimo, C.d.S., III, 13 ottobre 2014, n. 5057).
In conclusione, sono state qui violate dalla stazione appaltante alcune regole di sistema, imprescindibili per tutte le gare, in cui l’Amministrazione sceglie il contraente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del d. lgs. 163/06, peraltro espressamente richiamato nel bando.
Non può condurre a esiti diversi il richiamo, nelle difese A., alla l.p. 23/90: la circostanza che questa non contenga disposizioni dettagliate sul procedimento di aggiudicazione non significa, evidentemente, che lo stesso possa svolgersi in violazione dei principi d’imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, ormai pacificamente acquisiti nell’ordinamento nazionale, di riflesso a quello comunitario.
Va egualmente respinta l’altra difesa proposta dall’Azienda resistente, per cui l’appalto de quo riguarderebbe un servizio da includere tra quelli “ricreativi culturali e sportivi”, cui si applicherebbe, ex art. 20, I comma, del d. lgs. 163/2006, i soli artt. 68, 65 e 225 dello stesso codice degli appalti. Invero, come già rilevato, è lo stesso bando a richiamare l’art. 83 del d. lgs. 163/06 e, dunque, i comuni principi in materia di aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa, mentre gli atti di gara non si riferiscono in alcun modo all’applicazione della disciplina speciale, invocata per la prima volta nel controricorso.
D’altra parte, la resistente giustifica la rilevanza della disciplina speciale, in quanto il servizio include “l’attività didattica delle discipline natatorie”: tuttavia, in mancanza di una più approfondita giustificazione, si tratta, rispetto alla complessiva gestione della piscina, di una componente che non può ritenersi determinante nell’individuazione del servizio, il quale va dunque disciplinato secondo la disciplina generale.
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