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Affidamento servizi sociali: nuove linee guida ANAC in consultazione

Terzo settore – Affidamento di servizi sociali – In consultazione on line le nuove linee guida Anac – Maggiore qualità delle prestazioni e diffusione di buone pratiche

L’Autorità Anticorruzione è intervenuta (seduta del 28 settembre 2021) sull’affidamento dei servizi sociali stilando nuove linee guida utili per migliorare il rapporto fra gli enti del terzo settore e le imprese. Prima di arrivare all’adozione definitiva, le nuove linee guida sono sottoposte a consultazione online, consentendo a tutti i soggetti interessati operanti nel settore di poter inviare osservazioni entro il 15 novembre 2021.
L’obiettivo di Anac è di favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, in modo da assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, e l’osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento. Inoltre l’Autorità punta a fare assicurare maggiore qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei prestatori di servizi e il monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
In tal modo Anac intende agevolare le stazioni appaltanti nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti. Infine, le indicazioni di Anac sono volte a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi, sviluppando migliori pratiche.


Schema di Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali»

Consultazione on line del 1° ottobre 2021- invio contributi entro il 15 novembre 2021

L’Autorità intende rivedere la determinazione n. 32/2016 relativa alle Linee guida sui servizi sociali. L’Autorità aveva condotto una prima consultazione ad esito della quale aveva sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di Linee guida. Il Supremo Consesso Amministrativo ha suggerito all’Autorità di attendere la stabilizzazione del quadro normativo.
Con il decreto-legge 76/2020 sono state introdotte alcune importanti modifiche al Codice dei contratti pubblici, volte a realizzare quel coordinamento con il testo unico del terzo settore finora mancato. Inoltre, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26/6/2020 in cui sono stati chiariti la natura e la finalità dei rapporti instaurati tra enti del terzo settore ed enti pubblici ai sensi dell’articolo 55 del codice del terzo settore (CTS). Infine, il Ministero del lavoro ha adottato il decreto n. 72 del 31/3/2021, recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 117/2017” che disciplina in dettaglio i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con gli Organismi di volontariato e le Associazioni di promozione sociale e l’affidamento del trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
Il quadro normativo può quindi ritenersi stabilizzato, con conseguente possibilità di un intervento dell’Autorità volto ad agevolare le stazioni appaltanti nell’individuazione della normativa applicabile agli specifici affidamenti e nell’applicazione concreta delle indicazioni contenute nel codice dei contratti pubblici.
Il documento di consultazione è accompagnato da una relazione AIR che delinea il mercato di riferimento e la situazione relativa agli affidamenti di servizi sociali risultante dai dati in possesso dell’Autorità, individua gli obiettivi dell’intervento regolatorio e gli elementi che saranno utilizzati per la valutazione di impatto della regolazione (VIR). Le Linee guida saranno adottate, all’esito della consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
Gli Stakeholder potranno far pervenire le loro osservazioni esclusivamente mediante utilizzo dell’apposito modulo entro il giorno 15 novembre 2021.

Schema Linee guida affidamenti servizi sociali – Documento in consultazione

Schema Linee guida affidamenti servizi sociali – Relazione AIR

Modulo osservazioni

Terzo settore: Linee Guida Ministero. Coordinamento con il Codice dei Contratti Pubblici post Decreto Semplificazioni

Adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all’aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.
Sotto l’aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Esso tiene conto dell’importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell’articolo 55 del Codice “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”. Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione “come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici” (art. 4 del Codice), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.

fonte: sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Linee Guida: valutazione impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo settore

Per mezzo del Decreto 23.07.2019 (pubblicato sulla GURI n. 214 del 12.09.2019) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale.

Le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA. , sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività  svolte.
All’interno di tali procedure, la valutazione di impatto è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000,00 se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.
Laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell’intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati secondo tempi differiti rispetto all’esecuzione delle attività  in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalità e tempi per la messa a punto e l’esecuzione della valutazione.

Nozione di “Appalto di servizi” e di “Operatore economico”

La giurisprudenza (Cons. St. Sez. V, del 3 ottobre 2017 n. 4614) ha precisato che una prestazione può essere ricondotta alla nozione di appalto di servizi anche se prevede il solo rimborso spese dal momento che: “l’espressione “contratti a titolo oneroso” può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale e propria del mondo interprivato. In realtà, la ratio di mercato cui si è accennato, di garanzia della serietà dell’offerta e di affidabilità dell’offerente, può essere ragionevolmente assicurata da altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto”. 
Sempre a questo riguardo, la giurisprudenza comunitaria è propensa a considerare che l’elemento decisivo, ai fini dell’inquadramento delle fattispecie nella disciplina degli appalti pubblici, più che nella necessaria presenza di un corrispettivo, si rinvenga nella indicazione di criteri di scelta che comportano la necessaria comparazione degli operatori economici ai fini dell’attribuzione di una prestazione (Corte di Giustizia C-9/17; C-410/14; C-601/13).

I principi comunitari qualificano l’operatore economico come qualunque soggetto che offre sul mercato le proprie prestazioni, indipendentemente dalla qualifica giuridica-imprenditoriale rivestita.
Anche la giurisprudenza, da tempo, ammette l’abilitazione a partecipare alle gare pubbliche in capo a figure del c.d. “terzo settore”, per loro natura prive di finalità lucrative, vale a dire di soggetti che perseguano scopi non di stretto utile economico, bensì sociali o mutualistici (cfr. Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 84; Cons. Stato, Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5249; Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2015, n. 3685; Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855) (alla stregua di tale principio è stato ritenuto che le scuole musicali possono essere considerate “operatori economici”, ai fini dell’applicazione della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 50/2016).

In ordine alle definizioni recate dal nuovo Codice dei contratti pubblici si rinvia all’art. 3 d.lgs. n. 50/2016.

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