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1) Servizi di progettazione, entità dei requisiti, si riferisce all’importo complessivo dei lavori e non alla sola progettazione – 2) Relazione geologica, parte del progetto esecutivo, sottoscrizione di un geologo, necessità

Consiglio di Stato, sez. V, 20.07.2016 n. 3285

1) Per quanto riguarda, poi, il conseguimento delle soglie quantitative indicate nell’ambito della lex specialis di gara, appare persuasiva la lettura offerta dalla R. secondo cui l’articolo 263 del d.P.R. 207, cit. (relativo ai requisiti di partecipazione nell’ambito dell’affidamento dei servizi di progettazione) deve essere interpretato nel senso di fare riferimento, ai fini della determinazione dell’entità dei requisiti per i servizi di progettazione, al complessivo importo dei lavori cui si riferisce l’attività di progettazione (e non anche – come ritenuto dall’appellante – al valore della progettazione in quanto tale).

2) Ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo e, dall’altro, che nel caso di specie tale elaborato necessita della sottoscrizione di un geologo anche ai fini della valutazione della necessità di modificare o meno, alla luce delle varianti e delle migliorie progettuali – oltre che delle eventuali sopravvenienze -, la relazione geologica posta a corredo del progetto definitivo approntato dalla stazione appaltante ai fini dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica.
Le conclusioni cui la Sezione è pervenuta in sede cautelare devono qui essere confermate.
La giurisprudenza di questo Consiglio ha di recente chiarito che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio i professionisti chiamati a predisporle (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 1595/2016).
A conclusioni non dissimili si giunge laddove si tenga conto (come suggerito da una parte della giurisprudenza – Cons. Stato, V, 630/2016 -) del disposto testuale del comma 1 dell’articolo 35, cit. (secondo cui “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”).