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RUP – Valutazione di una questione prettamente tecnica dell’ offerta – Ausilio di un tecnico esterno oltre che della Commissione giudicatrice o di soggetti interni alla Stazione Appaltante – Possibilità

Consiglio di Stato, sez. V, 24.11.2022 n. 10365

Né potrebbe essere contestata la scelta del RUP di avvalersi a tal fine di soggetto esterno dal momento che, secondo la giurisprudenza pure opportunamente citata dalla difesa dell’amministrazione comunale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602): “Ove … il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni”.
L’eccezione deve dunque essere rigettata.
Ne consegue che la appellante incidentale, qualora si fosse svolto illo tempore il giudizio di congruità dei prezzi, sarebbe comunque stata esclusa dalla competizione data l’insuperata anomalia dell’offerta presentata.
Dalla dimostrata impossibilità di acquisire il suddetto bene della vita (aggiudicazione della gara) consegue l’insussistenza dei presupposti onde ottenere il risarcimento del danno e dunque l’accoglimento del terzo motivo di appello principale (sub 2.2.).

Riferimenti normativi:

art. 31 d.lgs. n. 50/2016

RUP e regola della “virgin mind” : compatibilità con le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice , approvazione della lex specialis e nomina del Seggio di gara

TAR Bologna, 25.10.2022 n. 833

Lamenta la ricorrente l’incompatibilità ex art. 77 c. 4, d.lgs. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. 56/2017) del Presidente della Commissione per il cumulo con le funzioni di RUP, di approvazione della lex specialis e di nomina del seggio di gara stesso.
Ai sensi del citato art. 77 nel testo attualmente in vigore “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”
Non può ignorarsi che la norma nel testo originario ovvero prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto correttivo, appariva stabilire una secca incompatibilità tra le funzioni di membro della Commissione e altre funzioni svolte nell’ambito della gara (ex multis T.A.R. Emilia -Romagna Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 giugno 2017, n. 1074 secondo cui sarebbe necessaria la c.d. “virgin mind”).
La giurisprudenza è ormai però oggi consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per essere, invece, indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto dell’esistenza di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento, con la necessaria precisazione per la quale né l’una, né l’altra, può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, ribaltandosi altrimenti il rapporto tra principio generale ed eccezione, in quanto spettanti al RUP normalmente gli atti della procedura (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui l’aggiunta apportata all’art. 77 c. 4 del codice dei contratti pubblici (“La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”) costituisce null’altro che il recepimento legislativo di un orientamento formatosi già nella vigenza del precedente codice (Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n. 5308; Id. 14 gennaio 2019, n. 283).
7.1. Va pertanto confermato il principio per cui il ruolo di RUP è di regola compatibile in astratto con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, dovendo l’eventuale incompatibilità accertarsi in concreto, con onere a carico di chi la contesta, allegando elementi concreti, sintomatici di un’interferenza tra le funzioni assegnate al RUP e quelle della Commissione di gara, tali da compromettere l’imparziale svolgimento dell’incarico di membro della commissione da parte della stessa persona che ha assunto le funzioni di RUP (ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565).

Servizi di ingegneria ed architettura : subappalto per affidamento a terzi di consulenza specialistica da parte del progettista ?

Quesito: Vista l’esigenza nei progetti di disporre di un esperto climatologo, o comunque specialista di cambiamenti climatici, si chiede parere riguardo la possibilità di subappaltare tale servizio, ai sensi art. 31 comma 8 terzo paragrafo (Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.) ?

Risposta: Con riguardo al quesito posto, preso atto che l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 10, comma 1 della Legge 238 /2021, prevede il divieto di subappaltare la relazione geologica, divieto che non comprende le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma, ed indica che il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti anche i settori energetico, ambientale ed acustico, si segnala che con Linee Guida ANAC n. 1 approvate con Delibera n. 973/2016 l’Autorità ha precisato che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata nel quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, come previsto ai sensi dell’indicato comma 8. Tanto premesso, si rileva che l’istituto del subappalto, invece, risulta previsto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e prevede che il contraente principale e il subappaltatore siano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Pertanto, si ritiene che l’attività di consulenza specialistica inerente al settore energetico e ambientale, nel caso in cui non attenga alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per le quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, possa essere affidata dal progettista a terzi non attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tale attività. (Parere MIMS n. 1351/2022)

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    Provvedimento di esclusione : competenza del RUP non della Commissione giudicatrice (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Napoli, 01.08.2022 n. 5181

    3. Il provvedimento di esclusione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP.
    Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara. L’art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
    4. Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Commissione giudicatrice”) statuisce: “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
    Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
    “È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020, n.1104).
    Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nell’art. 80 (“Motivi di esclusione”) d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella “stazione appaltante” e, quindi, nel RUP – che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti” non attribuiti “specificatamente” ad altri organi o soggetti (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) – il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.

    Offerta tecnica – Accettazione da parte della Commissione giudicatrice – Non preclude un successivo diverso accertamento di non conformità ed esclusione da parte del RUP (art. 31 , art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Firenze, 19.05.2022 n. 685

    Per completezza, la Sezione deve però rilevare come la strutturazione complessivamente desumibile dal disciplinare di gara risulti ben in linea con la ricostruzione delle rispettive sfere di competenza della Commissione di gara e del R.U.P. emersa in giurisprudenza.
    A questo proposito, deve sicuramente essere richiamata una recente decisione della Sezione che ha rilevato come “la giurisprudenza …(abbia) in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
    L’invocata disposizione del disciplinare non vale a sottrarre alla stazione appaltante il potere di decidere la non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto imponendole la realizzazione di un’opera diversa da quella voluta; la sua portata deve essere circoscritta al sub procedimento che si svolge innanzi all’organo valutatore, senza che il vaglio positivo dello stesso sulla “accettabilità” della offerta possa precludere un successivo diverso accertamento del RUP” (T.A.R. Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 526).

    Riferimenti normativi:

    art. 31 d.lgs. n. 50/2016

    art. 77 d.lgs. n. 50/2016

    Dirigente Responsabile del Settore Contratti che adotta alcuni atti della procedura in luogo del RUP nominato dalla Stazione Appaltante : conseguenze (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 10.05.2022 n. 3638

    7. Con il primo motivo, proposto peraltro in via subordinata, l’appellante critica la sentenza per non aver accolto il dedotto vizio di incompetenza del dirigente del settore contratti, il quale ha effettuato le verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti dichiarati dal RTP aggiudicatario e ha sottoscritto la relazione finale istruttoria in luogo del RUP nominato dalla stazione appaltante, in violazione dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac che definiscono ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento.
    7.1. Il motivo è infondato, anche se per ragioni in parte diverse da quelle affermate nella sentenza.
    7.2. Va osservato, in primo luogo, che – nell’ordinamento degli enti locali – l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»). Nel caso di specie è incontestato che il r.u.p. fosse privo di qualifica dirigenziale, per cui appare del tutto corretto che il dirigente del settore contratti pubblici abbia adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
    Ciò posto, lo specifico profilo sollevato con il motivo esame attiene alla configurazione dei rapporti tra responsabile del procedimento e dirigente dell’unità organizzativa, muovendo dal presupposto che una volta nominato il responsabile unico della procedura di affidamento questi goda di una «competenza esclusiva» (in particolare in ordine all’istruttoria procedimentale, per quel che rileva nel caso di specie), in conseguenza della quale il dirigente non potrebbe svolgere direttamente l’istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori.
    7.3. In questi termini, tuttavia, la tesi non può essere accolta, non potendosi aderire a una rigida distinzione, all’interno del procedimento amministrativo, tra la competenza per la fase istruttoria e quella per l’adozione del provvedimento finale.
    Mantenendo il discorso nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, è sufficiente il richiamo alla generale responsabilità del dirigente per la gestione delle procedure di appalto di cui al citato art. 107 T.u.e.l., con il corollario della responsabilità dirigenziale per i ritardi o inadempimenti (cfr. art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990), ovvero della possibilità per gli interessati di rivolgersi al dirigente dell’unità organizzativa per sopperire a eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (art. 2 cit., commi 9-bis e ss.); ipotesi normative che in linea di principio escludono l’esistenza di una preclusione all’adozione di atti dell’istruttoria, possibilità che deve essere riconosciuta al fine di consentire al dirigente di sottrarsi alle responsabilità che altrimenti graverebbero su di lui.
    7.4. È pur vero che (per riprendere le parole dell’appellante) non si può giungere ad ammettere il «totale esautoramento del RUP», il che comporterebbe la necessità di disporre la sostituzione del funzionario responsabile; tuttavia deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.

    Codice dei contratti pubblici aggiornato alla Legge Europea 2019-2020 (L. n. 238/2022)

    Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.) del network di Sentenzeappalti.it, consultabile gratuitamente on line all’indirizzo www.codicecontrattipubblici.com, è costantemente aggiornato, coordinato ed annotato.

    E’ possibile consultare il testo con il recepimento delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni apportate da:

    Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.

    ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

    Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

    In particolare sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

    b) all’articolo 46:
    1) al comma 1:
    1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
    1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
    «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
    1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
    2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

    c) all’articolo 80:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
    «Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
    Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
    3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
    4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

    d) all’articolo 105:
    1) al comma 4:
    1.1) la lettera a) e’ abrogata;
    1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
    1.3) la lettera d) e’ abrogata;
    2) il comma 6 e’ abrogato;

    e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
    1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
    1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
    1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
    1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione
    della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
    1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

    f) all’articolo 174:
    1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
    2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

    Legge Europea 2019 – 2020 in Gazzetta Ufficiale : modifiche al Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016

    In Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. 

    ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

    Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

    Direttive UE recepite

    Lavori preparatori

    Di seguito le disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici.


    Art. 10
    Disposizioni in materia di contratti pubblici.
    Procedura di infrazione n. 2018/2273

    1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

    b) all’articolo 46:
    1) al comma 1:
    1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;
    1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
    «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;
    1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
    2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

    c) all’articolo 80:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:
    «Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
    Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;
    3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;
    4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

    d) all’articolo 105:
    1) al comma 4:
    1.1) la lettera a) e’ abrogata;
    1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;
    1.3) la lettera d) e’ abrogata;
    2) il comma 6 e’ abrogato;

    e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
    1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
    1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
    1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
    1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione
    della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
    1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

    f) all’articolo 174:
    1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;
    2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

    2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarita’ contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC), nonche’ all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

    3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e’ abrogato.

    4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, e’ abrogato.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.”

    Note all'art. 10: 
                  - Il testo degli articoli 31, comma  8,  46,  80,  105,
              113-bis e 174 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
              50, recante codice dei contratti pubblici, pubblicato nella
              Gazzetta  Ufficiale  del  19  aprile  2016,  n.  91,   come
              modificato dalla presente legge, cosi' recita:
                    Art. 31  
                    «8. Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento
              della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei
              lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della
              sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli
              incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
              a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del
              procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
              al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla
              soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via
              diretta, ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a).
              L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
              eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,
              sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,
              predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,
              con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la
              sola redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Il
              progettista puo' affidare a terzi attivita'  di  consulenza
              specialistica inerenti ai settori  energetico,  ambientale,
              acustico e ad altri settori non attinenti  alle  discipline
              dell'ingegneria  e  dell'architettura  per  i  quali  siano
              richieste apposite certificazioni o  competenze,  rimanendo
              ferma la responsabilita' del progettista anche ai  fini  di
              tali attivita'. Resta, comunque, ferma  la  responsabilita'
              esclusiva del progettista.» 
                  «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
              servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
              partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
              attinenti all'architettura e  all'ingegneria  nel  rispetto
              del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti
              sulla base della forma giuridica assunta: 
                    a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
              architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
              societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
              societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
              i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
              che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
              mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
              attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
              economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
              riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
              manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
              beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
              restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
              normativa;  gli  archeologi   professionisti,   singoli   e
              associati, e le societa' da essi costituite; 
                    b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
              costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
              appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
              professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
              ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
              codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
              cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
              civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
              servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
              fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
              direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
              economica o studi di impatto ambientale; 
                    c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
              cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
              codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
              di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
              civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
              professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
              ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
              valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
              impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
              connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                    d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
              architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
              74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
              stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
              alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                    d-bis) altri soggetti abilitati in forza del  diritto
              nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e  di
              architettura,   nel   rispetto   dei   principi   di    non
              discriminazione e  par  condicio  fra  i  diversi  soggetti
              abilitati; 
                    e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
              soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 
                    f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
              di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
              non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
              dei servizi di ingegneria ed architettura. 
                  2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
              affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
              di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
              il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
              tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
              riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
              costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
              cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
              dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
              indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
              di capitali, nonche'  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera
              d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi  sono  stabiliti,
              nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'art.  216,
              comma  27-octies,   con   decreto   del   Ministero   delle
              infrastrutture e della mobilita' sostenibili.» 
                  «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
              motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
              partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
              condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
              condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
              della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
              di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
                    a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
              416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
              avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
              416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
              associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
              delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
              decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
              309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
              Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
              decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
              riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
              criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
              2008/841/GAI del Consiglio; 
                    b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
              317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
              346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
              nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                    b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
              articoli 2621 e 2622 del codice civile; (506) 
                    c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione
              relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
              Comunita' europee; 
                    d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
              finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
              eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
              reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                    e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e
              648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
              attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
              definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
              n. 109 e successive modificazioni; 
                    f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
              tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
              4 marzo 2014, n. 24; 
                    g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
              accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
              amministrazione. 
                  2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
              sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
              3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
              previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
              2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
              cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
              quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
              2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
              con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
              antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo
              altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
              decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
              sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
              stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
              tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
              del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
              collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
              se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
              membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
              conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
              e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
              di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
              di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
              direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
              del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
              di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
              tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
              il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
              dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
              del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
              sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
              condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
              disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
              stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
              riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
              accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
              estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice
              penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto
              dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna
              medesima. 
                  4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
              partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
              violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
              obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
              contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
              o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
              gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
              di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
              48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
              Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
              violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
              sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
              impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
              contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
              del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
              cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
              sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla   Gazzetta
              Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
              certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
              riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
              previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
              dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
              stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
              dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non
              definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al
              pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.
              Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
              materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di
              cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non
              definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle
              stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
              e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
              infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo
              parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della
              Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
              sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
              disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e
              condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione
              relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
              ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
              comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il
              presente comma non si applica quando l'operatore  economico
              ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
              modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
              previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
              ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
              comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il
              pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente
              alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
              domande. 
                  5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
              partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
              economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
                    a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
              qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
              debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
              sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
              30, comma 3 del presente codice; 
                    b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
              fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
              concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
              procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
              situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110
              del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto
              16 marzo 1942, n. 267; 
                    c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
              che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
              illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
              integrita' o affidabilita'; 
                    c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di
              influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
              stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
              fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
              negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
              influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
              l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
              dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
              selezione; 
                    c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato
              significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
              precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
              hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
              condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
              comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
              motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
              violazione e alla gravita' della stessa; 
                    c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave
              inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,
              riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
                    d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
              determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
              dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                    e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
              precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
              preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
              non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                    f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
              sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
              c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
              sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
              pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
              interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
              aprile 2008, n. 81; 
                    f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
              procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
              subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                    f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
              informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
              presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
              procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
              motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
              l'iscrizione nel casellario informatico; 
                    g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
              informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
              presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
              fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
              il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                    h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
              intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
              marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
              decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
              va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                    i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
              certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
              1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
              medesimo requisito; 
                    l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
              vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
              629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
              decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
              modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
              risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
              salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
              comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
              di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
              della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
              confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
              pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
              unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
              predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
              procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
              comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                    m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
              altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
              in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
              codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
              se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
              le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
                  6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
              economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
              risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
              compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
              delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
                  7. Un operatore economico, che si trovi  in  una  delle
              situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
              cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
              non  superiore  a  18  mesi   ovvero   abbia   riconosciuto
              l'attenuante della  collaborazione  come  definita  per  le
              singole fattispecie di reato, o al comma 5,  e'  ammesso  a
              provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato   a
              risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
              e di aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere
              tecnico, organizzativo e relativi  al  personale  idonei  a
              prevenire ulteriori reati o illeciti. 
                  8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
              cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
              e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
              dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
              all'operatore economico. 
                  9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
              definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
              non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
              e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
              sentenza. 
                  10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
              fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
              contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
              della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
              e': 
                    a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
              di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.
              317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la
              pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
              comma, del codice penale; 
                    b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'art.
              317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
              intervenuta riabilitazione; 
                    c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
              cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
              riabilitazione. 
                  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
              10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
              rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
              durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
              principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
              esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
              adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
              ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
              passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
              alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
              tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
              valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
              escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
              economico che l'abbia commesso. 
                  11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
              articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
              sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
              12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
              convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
              n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
              settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
              amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
              quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
              affidamento. 
                  12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
              falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
              affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
              segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
              rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
              rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
              dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
              documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
              informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
              e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
              a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
              perde comunque efficacia. 
                  13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
              giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
              puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
              da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
              considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
              di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
              carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
              appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
              lettera c). 
                  14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
              possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
              quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
              presente articolo.» 
                  «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari  dei
              contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le
              opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel
              contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto  previsto
              dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto  non  puo'
              essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale
              esecuzione delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del
              contratto di  appalto,  nonche'  la  prevalente  esecuzione
              delle lavorazioni relative  al  complesso  delle  categorie
              prevalenti  e  dei  contratti   ad   alta   intensita'   di
              manodopera.   E'   ammesso   il   subappalto   secondo   le
              disposizioni del presente articolo. 
                  2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale
              l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
              prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
              Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
              avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
              richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
              posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
              superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
              affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
              l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
              superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
              affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi
              di cui  all'art.  30,  previa  adeguata  motivazione  nella
              determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
              delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
              le prestazioni o le lavorazioni oggetto  del  contratto  di
              appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario  in  ragione
              delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese
              quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza,  tenuto
              conto della natura o della complessita' delle prestazioni o
              delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
              delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
              di lavoro e di garantire  una  piu'  intensa  tutela  delle
              condizioni  di  lavoro  e  della  salute  e  sicurezza  dei
              lavoratori ovvero di prevenire il rischio di  infiltrazioni
              criminali, a  meno  che  i  subappaltatori  siano  iscritti
              nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed
              esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' art.  1  della
              legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero   nell'anagrafe
              antimafia  degli  esecutori  istituita  dall'art.  30   del
              decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
              modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229.
              L'affidatario  comunica  alla  stazione  appaltante,  prima
              dell'inizio della prestazione, per  tutti  i  sub-contratti
              che  non  sono  subappalti,  stipulati   per   l'esecuzione
              dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
              sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio  o  fornitura
              affidati.  Sono,   altresi',   comunicate   alla   stazione
              appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
              nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto  obbligo  di
              acquisire   nuova   autorizzazione   integrativa    qualora
              l'oggetto del subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo
              dello stesso  sia  incrementato  nonche'  siano  variati  i
              requisiti di cui al comma 7. 
                  3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
              loro  specificita',  non  si  configurano  come   attivita'
              affidate in subappalto: 
                    a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
              autonomi, per le  quali  occorre  effettuare  comunicazione
              alla stazione appaltante; 
                    b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
              informatici; 
                    c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a
              20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
              classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
              comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
              statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
              Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
              nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  ufficiale
              della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
              nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
              annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                    c-bis) le prestazioni rese  in  favore  dei  soggetti
              affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
              cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
              anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
              aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
              depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
              alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
                  4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
              presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
              lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
              previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
                    a) (abrogata) 
                    b) il subappaltatore sia qualificato  nella  relativa
              categoria e  non  sussistano  a  suo  carico  i  motivi  di
              esclusione di cui all'art. 80; 
                    c)  all'atto  dell'offerta  siano  stati  indicati  i
              lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
              o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
                    d) (abrogata) 
                  5. 
                  6. (abrogato) 
                  7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto
              presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
              della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
              relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
              di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
              trasmette  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore
              attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
              all'art. 80 e il possesso dei  requisiti  speciali  di  cui
              agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica  la
              dichiarazione di cui al secondo periodo del presente  comma
              tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81. 
                  8. Il contraente principale e  il  subappaltatore  sono
              responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
              appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
              contratto di subappalto. L'aggiudicatario  e'  responsabile
              in solido con il subappaltatore in relazione agli  obblighi
              retributivi e  contributivi,  ai  sensi  dell'art.  29  del
              decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  Nelle
              ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),  l'appaltatore
              e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al  primo
              periodo. 
                  9. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
              il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
              contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
              il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
              prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
              dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
              subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
              prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
              e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
              stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
              documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
              previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
              assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
              di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
              rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
              appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
              regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
              all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
                  10. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
              forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
              retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
              o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
              e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
              risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
              si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e
              6. 
                  11. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste
              di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
              procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
              direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
              accertamenti. 
                  12.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire   i
              subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
              abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
              cui all'art. 80. 
                  13. La stazione appaltante corrisponde direttamente  al
              subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi  ed
              al fornitore di beni o  lavori,  l'importo  dovuto  per  le
              prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                    a) quando il subappaltatore o il  cottimista  e'  una
              microimpresa o piccola impresa; 
                    b)   in    caso    di    inadempimento    da    parte
              dell'appaltatore; 
                    c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
              contratto lo consente. 
                  14. Il subappaltatore, per le prestazioni  affidate  in
              subappalto, deve garantire gli stessi standard  qualitativi
              e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto   e
              riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico   e
              normativo non inferiore a quello che avrebbe  garantito  il
              contraente principale, inclusa l'applicazione dei  medesimi
              contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora   le
              attivita'  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle
              caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le
              lavorazioni relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano
              incluse nell'oggetto  sociale  del  contraente  principale.
              L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
              manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
              subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
              ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
              lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
              esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
              alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
              disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
              con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
              ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
              normativa vigente. 
                  15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno  del
              cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
              le imprese subappaltatrici. 
                  16. Al fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
              sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
              contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
              della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
              contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
              verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
              livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
              contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
              rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
              Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
              lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
              specifico contratto collettivo applicato. 
                  17. I piani di sicurezza di cui al decreto  legislativo
              del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle
              autorita' competenti preposte alle verifiche  ispettive  di
              controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il
              coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti   nel
              cantiere, al fine di rendere gli  specifici  piani  redatti
              dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e  coerenti
              con il piano presentato dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di
              raggruppamento temporaneo o  di  consorzio,  detto  obbligo
              incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere  e'
              responsabile del rispetto del piano da parte  di  tutte  le
              imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
                  18. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del
              cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
              dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
              forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
              del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
              cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
              ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
              raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
              stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
              dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
              dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
              prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
              motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
              l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
              cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
              delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
              euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
              parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
                  19.  L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
              subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
              subappalto. 
                  20. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
              applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
              societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
              consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
              prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
              affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
              dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
              e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo
              periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
              partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
              direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
                  21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto
              speciale e per le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
              sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di
              attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
              vigente e dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di
              disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei
              subappaltatori. 
                  22. Le stazioni  appaltanti  rilasciano  i  certificati
              necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
              all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),
              all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore
              dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
              attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
              richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
              alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.» 
                  «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole  penali).
              - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
              appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  trenta  giorni
              decorrenti dall'adozione di ogni stato di  avanzamento  dei
              lavori,  salvo  che  sia   espressamente   concordato   nel
              contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a
              sessanta  giorni  e   purche'   cio'   sia   oggettivamente
              giustificato dalla natura particolare del  contratto  o  da
              talune sue  caratteristiche.  I  certificati  di  pagamento
              relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono
              emessi  contestualmente  all'adozione  di  ogni  stato   di
              avanzamento dei lavori e  comunque  entro  un  termine  non
              superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 
                  1-bis. Fermi  restando  i  compiti  del  direttore  dei
              lavori,   l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione
              appaltante il raggiungimento delle condizioni  contrattuali
              per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
                  1-ter. Ai sensi del comma 3  il  direttore  dei  lavori
              accerta senza indugio il  raggiungimento  delle  condizioni
              contrattuali e adotta lo stato di  avanzamento  dei  lavori
              contestualmente   all'esito    positivo    del    sud-detto
              accertamento ovvero contestualmente  al  ricevimento  della
              comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto  previsto
              dal comma 1-quater. 
                  1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del
              direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in  merito  al
              raggiungimento delle condizioni contrattuali, il  direttore
              dei  lavori,  a  seguito  di  tempestivo  accerta-mento  in
              contraddittorio con l'esecutore, procede  all'archiviazione
              della  comunicazione  di  cui   al   comma   1-bis   ovvero
              all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
                  1-quinquies.  Il  direttore   dei   lavori   tra-smette
              immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori  al  RUP,
              il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette  il
              certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello
              stato di avanzamento dei  lavori  e,  comunque,  non  oltre
              sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica
              della  regolarita'  contributiva   dell'esecutore   e   dei
              subappaltatori. Il RUP invia il  certificato  di  pagamento
              alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai
              sensi del comma 1, primo periodo. 
                  1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento
              dell'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori.
              L'emissione della fattura da parte  dell'esecutore  non  e'
              subordinata al rilascio del  certificato  di  pagamento  da
              parte del RUP. 
                  1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP
              e' annotato nel registro di contabilita'. 
                  2. All'esito positivo del collaudo o della verifica  di
              conformita', e comunque entro un termine  non  superiore  a
              sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del
              procedimento rilascia il certificato di pagamento  ai  fini
              dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore;  il
              relativo pagamento e'  effettuato  nel  termine  di  trenta
              giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del  collaudo
              o  della   verifica   di   conformita',   salvo   che   sia
              espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,
              comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia
              oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
              contratto o da talune sue caratteristiche.  Il  certificato
              di pagamento non costituisce  presunzione  di  accettazione
              dell'opera, ai sensi dell'art.  1666,  secondo  comma,  del
              codice civile. 
                  3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del
              decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
                  4. I contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il
              ritardo nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali  da
              parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di  ritardo  e
              proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle
              prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute   per   il
              ritardato adempimento sono calcolate in misura  giornaliera
              compresa  tra  lo  0,3  per   mille   e   l'1   per   mille
              dell'ammontare  netto  contrattuale,  da   determinare   in
              relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo,
              e non possono comunque superare,  complessivamente,  il  10
              per cento di detto ammontare netto contrattuale.» 
                  «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma   restando   la
              disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia
              di subappalto si applica il presente articolo. 
                  2. Gli operatori economici indicano in sede di  offerta
              le  parti  del  contratto  di  concessione  che   intendono
              subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le
              imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere
              la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il
              concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in
              conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,
              alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. 
                  3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori
              relativamente ai quali un'apposita verifica,  svolta  dalla
              stazione appaltante, abbia dimostrato  la  sussistenza  dei
              motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
                  4. Nel caso di concessioni di lavori e  di  servizi  da
              fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della
              stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione
              della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio
              dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
              stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e
              rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei
              lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della
              richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla
              stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni
              intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni
              richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori
              successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale
              disposizione non si applica ai fornitori. 
                  5.  Il  concessionario  resta   responsabile   in   via
              esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il
              concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il
              subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa
              subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e
              contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
                  6.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
              subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
              subappalto. 
                  7. Qualora la natura  del  contratto  lo  consenta,  e'
              fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al
              pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di
              microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
              inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di
              richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'
              comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'
              contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del
              subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il
              concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di
              cui al comma 5. 
                  8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai
              commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.». 
                  - Il testo dell'art. 14 del Decreto del Ministro  degli
              affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   2
              novembre  2017,  n.  192  recante  regolamento  recante  le
              direttive generali per disciplinare le procedure di  scelta
              del contraente e l'esecuzione del  contratto  da  svolgersi
              all'estero, ai sensi dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto
              legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  pubblicato   nella
              Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, cosi' recita: 
                  «Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel  bando  e
              nel  conseguente  contratto  sono  specificati  i  seguenti
              obblighi: 
                    a) il  contraente  principale  assume  nei  confronti
              della  sede  estera  piena  responsabilita'  per   l'intero
              contratto; 
                    b)  l'appaltatore  indica  nella   sua   offerta   le
              eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare  e  i
              subappaltatori proposti; 
                    c) il subappaltatore  deve  essere  in  possesso  dei
              requisiti previsti dal bando in relazione alla  prestazione
              oggetto del subappalto; 
                    d)  l'appaltatore   accetta   che   l'amministrazione
              aggiudicatrice  possa   trasferire   i   pagamenti   dovuti
              direttamente al subappaltatore per le  prestazioni  da  lui
              fornite nell'ambito dell'appalto; 
                    e) l'appaltatore accetta espressamente di  sostituire
              i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 
                  2. (abrogato)». 

    articolo in aggiornamento

    RUP – Preparazione documentazione di gara – Incompatibilità con la valutazione delle offerte (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. VI, 08.11.2021 n. 7419

    In subiecta materia, la giurisprudenza di questo Consiglio ha rilevato che: “Con riguardo al regime di incompatibilità tra le funzioni svolte nel procedimento e quelle di presidente della Commissione, il fondamento è di stretto diritto positivo, e va rinvenuto nel più volte ricordato art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Occorre peraltro rilevare che la norma in questione ha la stessa portata oggettiva dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla quale la giurisprudenza aveva posto in evidenza che rispondeva all’esigenza di una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n.13). Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387)” (Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471).
    Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, nella specie risulta integrata la fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/16, stante la concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e delle attività di valutazione delle offerte, da svolgere in applicazione delle regole procedurali all’uopo predefinite.

    Verifica di anomalia – Consulenza esterna di supporto al RUP – Legittimità (art. 31 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 11.10.2021 n. 6784

    6.1. Occorre premettere che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale:
    – la verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare la sua complessiva attendibilità e affidabilità nel concreto e nel complesso, dovendo pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato su singole voci di prezzo (ex plurimis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283);
    – costituendo la valutazione di anomalia espressione della discrezionalità di cui è titolare in materia l’amministrazione, il relativo sindacato del giudice amministrativo non può superare l’apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo del tutto preclusa al giudice qualsiasi forma di un’autonoma verifica (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620), fermo restando che il presupposto della limitazione dell’apprezzamento alla logicità ed irragionevolezza è la corretta individuazione del substrato materiale/fattuale della valutazione anche con riferimento alle disposizioni normative da applicare;
    – il carattere non sanzionatorio del procedimento di verifica dell’anomalia, finalizzato a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione con la procedura di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini alla corretta esecuzione dell’appalto, implica l’effettività del contraddittorio tra amministrazione ed offerente quale strumento che consente alla prima di acquisire ogni elemento utile alla sua valutazione, postulando così la presentazione di giustificazioni e chiarimenti (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3473; 25 marzo 2019, n. 1969);
    – nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602);
    – la valutazione negativa di congruità di un’offerta impone un obbligo puntuale, rigoroso ed analitico di motivazione (Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; 28 dicembre 2020, n. 8442; 14 ottobre 2020, n. 6209; sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951; sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2522);
    – l’obbligo sotteso alla clausola sociale, che richiede un bilanciamento tra valori antagonisti, non può mai essere assoluto, tale cioè da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori produttivi, dovendo essere pertanto interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, così che detto obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa dell’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2021, n. 297; 23 febbraio 2021, n. 1576; sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761);
    – il c.d. cambio appalto, cioè la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio del soggetto appaltatore, in esecuzione di una c.d. clausola sociale, non costituisce trasferimento d’azienda, salvo che non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo inteso come passaggio di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. Lav., 6 dicembre 2016, n. 24972);
    – è precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara (Cons. St., V, 3 novembre 2020, n. 6786), il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato: la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086);
    6.2. Alla stregua dei ricordati principi giurisprudenziali non può innanzitutto dubitarsi della legittimità della decisione del RUP di chiedere un apporto tecnico esterno (nel caso di specie ad uno studio legale specializzato in diritto del lavoro) per una adeguata e corretta valutazione della congruità dell’offerta de -Omissis- in ragione delle criticità emerse dalla sua analisi e dei chiarimenti e delle controdeduzioni formulare dalla predetta società cooperativa: trattasi infatti di una scelta legittima, coerente e ragionevole con la stessa finalità della verifica di congruità.
    Né è meritevole di favorevole considerazione la censura con cui l’appellante lamenta la violazione del contraddittorio per non essere stato informato delle osservazioni e dei rilievi sulla propria offerta svolte dal consulente del RUP e per non aver potuto pertanto fornire ulteriori controdeduzioni e chiarimenti al riguardo: è decisivo rilevare che l’apporto tecnico richiesto al consulente esterno riguardava esclusivamente la fase propriamente valutativa della congruità dell’offerta, fase successiva a quella istruttoria di acquisizione di elementi di giudizio e di controdeduzioni e chiarimenti, che si era già svolta nel pieno rispetto del contraddittorio.

    [rif. art. 31 d.lgs. n. 50/2016]

    [rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016]

    RUP – Consulenza tecnica per la verifica di anomalia – Ammissibilità (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. III, 18.03.2021 n. 2315

    Con riguardo, dunque, alle censure attinenti al procedimento seguito dal RUP ed all’apporto del consulente, secondo l’orientamento ribadito dalla Sezione (sentenza 5 giugno 2020, n. 3602) e dal quale non vi è motivo di discostarsi, spetta al RUP, nel caso che occupa, la valutazione dell’anomalia. La Sezione ha avuto modo specificamente di affermare che: “Tanto meno vizia l’affidamento la circostanza, questa volta in diritto, che il Rup abbia chiesto l’ausilio di un tecnico. Giova premettere che il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646). Deve infatti confermarsi il principio (C.d.S., ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo cui anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.
    In questo senso sono le Linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevedono che – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa) – la verifica “è svolta dal Rup con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice” (punto 5.3), ma proprio la ratio di questa previsione appare anzi confermare la tesi che per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, può rendersi necessario un supporto anche da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche, oltre che da parte quindi di una Commissione o un tecnico ad hoc. Non rileva, infatti, la circostanza che le Linee guida facciano riferimento solo alla possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di gara. Ove, infatti, il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di una accettazione pedissequa dell’offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità.
    Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia (C.d.S., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805) e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura. L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia non spoglia, infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato, ove le condivida”.

    [rif. art. 31 d.lgs. n. 50/2016]

    [rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016]

    Verifica di anomalia – RUP – Omesso coinvolgimento della Commissione giudicatrice – Non invalidante – Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

    TAR Salerno, 16.03.2021 n. 697

    13.1. Su un piano generale va osservato che l’art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 affida la gestione del subprocedimento di anomalia alla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni. Inoltre, l’art. 31 d.lgs. n. 50 del 2016, oltre a indicare alcuni specifici compiti del RUP, delinea la sua competenza in termini residuali precisando che «quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti». Tra i compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 non figura la verifica dell’anomalia dell’offerta. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio per cui nelle gare di appalto spetta al RUP, quale dominus della gara, la competenza nel sub-procedimento di verifica di anomalia: “è, in effetti, fisiologico che sia il RUP, in tale fase, ad intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull’operato della commissione aggiudicatrice, in ordine alle offerte sospette di anomalia: del resto, ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione in sede di esame delle offerte. Invero, mentre la commissione deve soprattutto esprimere un giudizio sulla qualità dell’offerta, concentrando la propria attenzione sui suoi elementi tecnici, invece il giudizio di anomalia si concentra sull’offerta economica e, segnatamente, su una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o, comunque, con i prezzi ragionevolmente sostenibili. Inoltre, mentre la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti è compiuta dalla commissione aggiudicatrice su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell’offerta, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un’offerta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all’affidabilità dei prezzi praticati ex se considerati” (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371). In tal senso vanno lette anche le Linee guida ANAC n. 3 (‘Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni’) che prescrivono che: a) nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupi direttamente della verifica di anomalia (potendo, peraltro, affidarsi, in caso di valutazioni particolarmente complesse, alla struttura di supporto o alla speciale commissione istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9); b) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia “è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice”. Come è stato precisato in giurisprudenza, tale disposizione conferma la competenza in capo al RUP delle valutazioni di anomalia di offerta; contemporaneamente “il riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l’esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere, se pure, non vincolante, della commissione” (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371).
    13.2. Coerentemente con tale impianto, anche le disposizioni della lex specialis, ferma la competenza del RUP in ordine al sub-procedimento di verifica di anomalia, richiamano un ruolo di supporto della commissione; in particolare, l’art. 24 prevede che “Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse …. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente”).
    13.3. Ne consegue che, nella gara per cui è causa, la verifica di anomalia rientrava, secondo le regole generali, nelle competenze del RUP e che la mancata attivazione del ruolo integrativo e di supporto affidato alla commissione non concreta un vizio di incompetenza ma – al più – una lacuna di carattere procedimentale per la quale soccorre il principio dell’irrilevanza delle illegittimità non invalidanti di cui all’articolo 21-octies della l. 241 del 1990, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che, in caso di pieno coinvolgimento della commissione nell’ambito del rinnovato giudizio di anomalia, il procedimento sarebbe pervenuto a conclusioni sostanzialmente diverse.

    Rup Commissario di gara

    TAR Catania, 25.01.2021 n. 209

    3.1.1. L’art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dall’art. 46, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56) recita: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
    La versione originaria dell’art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disponeva che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
    3.1.2. Va premesso che il precedente orientamento di questo Tribunale, evocato da parte ricorrente, richiamava una decisione del Consiglio di Stato (27 febbraio 2019, n. 1387) che poneva le conclusioni riferite alla disciplina antevigente.

    Il Collegio ritiene di dover riesaminare detto orientamento, anche alla luce delle diverse successive pronunce del Giudice di seconde cure.

    Come evidenziato dalla giurisprudenza, l’addendum recato dal c.d. primo correttivo – che si è inserito in un panorama interpretativo ed applicativo non univoco sulla questione della coincidenza del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice – ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’Amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082).
    Sempre la giurisprudenza – dando seguito all’impostazione secondo la quale non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non venga dimostrata in concreto – nell’ottica di una lettura dell’art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che si ponga in continuità con l’indirizzo interpretativo formatosi sul dell’art. 84, comma 4, del previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – ha anche evidenziato che:
    – la garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi;
    – la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente;
    – per predisposizione materiale della legge di gara deve quindi intendersi “non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario”;
    – ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, dovendo l’art. 84, comma 4, essere interpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione;
    – detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità;
    – in ogni caso, la predetta incompatibilità non può desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario componente della commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all’appalto stesso (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082).

    3.1.3. Ciò premesso, condiviso orientamento giurisprudenziale ha posto in evidenza come il RUP possa essere nominato membro della commissione di gara, salva la prova di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico), prova che non può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione.
    Inoltre, le due previsioni racchiuse nell’anzidetto art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere interpretate in maniera atomistica, ma postulano una lettura coordinata, non seccamente preclusiva del cumulo di funzioni e che richiede una valutazione dell’incompatibilità sul piano concreto e di volta in volta, nonché la prova di concreti ed effettivi condizionamenti, anche perché, diversamente opinando, si finirebbe per operare una sorta di interpretatio abrogans della seconda parte dell’art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. (che, va ricordato, stabilisce che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura), attesa la pluralità di funzioni e competenze, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, che l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attribuisce al RUP (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24 agosto 2020, n. 949).

    Sul punto, non può non richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale l’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento in termini residuali (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 luglio 2020, n. 1673); la giurisprudenza ha, invero, valorizzato la volontà del Legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695).

    A ciò deve aggiungersi che fra le competenze ascritte al dirigente ovvero al funzionario incaricato di funzioni dirigenziali vi sono quelle concernenti la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità delle procedure d’appalto, la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 luglio 2009, n. 1342 che evoca l’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, richiamata in ambito regionale con l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre 1998, n. 23, nel testo oggi sostanzialmente corrispondente all’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); orbene, la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze, guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 1 aprile 2020, n. 221; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87).

    3.1.4. Fermo quanto sopra, il Collegio conclusivamente ritiene che:
    – la doglianza concernente la redazione da parte del RUP degli atti di gara (bando di gara, disciplinare, quadro economico generale, ma quanto si dirà fra breve può estendersi anche alla questione delle risposte ai vari quesiti sulle FAQ) è formulata in termini formalistici. La “paternità” degli atti indittivi della procedura, tipici della competenza dirigenziale, in linea di principio (id est, al netto di specifiche situazioni particolari, allegate e comprovate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità; diversamente opinando, si tratterebbe di incompatibilità di carattere automatico in difetto di qualsivoglia elemento di prova sulla concreta influenza in merito alle regole di imparzialità che governano le pubbliche gare;
    – sulla questione della coincidenza del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara (o di presidente della commissione giudicatrice) si è già detto che deve escludersi ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni ex art. 77, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. la recente T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 28 aprile 2020, n. 256, secondo cui non vi è un’incompatibilità automatica tra la figura del RUP e quella di membro di commissione giudicatrice e l’eventuale incompatibilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di colui che deduce la condizione di incompatibilità);
    – infine, alla luce di un orientamento formatosi in relazione alla disciplina antevigente, l’approvazione degli atti della commissione di gara non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2010, n. 3890; Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2014, n. 5456; l’orientamento in questione è stato più di recente richiamato da Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4283).

    Progettazione , consulenza e supporto al RUP : subappalto ammesso ?

    L’art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, vieta il subappalto [art. 105 d.lgs. n. 50/2016] per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo. L’affidatario, precisa la norma, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
    Anche le Linee Guida Anac n. 1 hanno precisato che le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).
    La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

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