Dal 1 ottobre 2024 importanti novità per la sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro a seguito della legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 che converte il precedente decreto legislativo 2 marzo 2024 n. 19 ed istituisce il sistema della patente “a crediti” per i cantieri.
Con il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 è stato adottato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Da ultimo, in data 23 Settembre 2024 è stata pubblicata, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la circolare n. 4 che nell’imminenza dell’entrata a pieno regime del nuovo sistema fornisce alcune delucidazioni circa il funzionamento del nuovo sistema della patente “a crediti”.
I soggetti interessati
A decorrere dal 1 ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Le modalità di richiesta
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale.
I contenuti della patente
La patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
I requisiti necessari
La normativa prevede che il richiedente debba essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il punteggio
La patente parte da un punteggio iniziale di 30 crediti, che potrà essere aumentato sino ad un numero di crediti pari a 100: tale incremento dei punti avrà alla propria base eventuali condotte virtuose poste in essere da parte del soggetto che abbia in precedenza ottenuto la patente.
Nel caso contrario, invece, qualora fossero imputabili al titolare del documento violazioni alla normativa vigente prevista in materia di sicurezza nei cantieri, l’originario numero di punti subirà progressive decurtazioni. La diminuzione sarà più o meno consistente in relazione alla gravità della violazione contestata ed accertata da parte dell’autorità deputata al compimento delle verifiche.
Le sanzioni
Le eventuali decurtazioni che portino il numero complessivo dei punti ad un numero di unità inferiore a 15, impediranno al soggetto titolare della patente di potere proseguire nella propria attività.
Inoltre nel caso in cui emerga, nel corso dei controlli posti in essere da parte dell’autorità competente, la mancanza di rispondenza al vero delle dichiarazioni rilasciate al fine di ottenere il rilascio della patente potrà essere emesso un provvedimento di revoca.
Si segnala, infine, che la patente potrà essere sospesa nel caso in cui si verifichino incidenti che comportino l’inabilità permanente del lavoratore od il suo decesso.