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Apertura delle offerte in data diversa da quella indicata nella lettera di invito: quali conseguenze per la gara?

Apertura delle offerte in data diversa da quella indicata nella lettera di invito: quali conseguenze per la gara? Tale modus procedendi deve ritenersi illegittimo in quanto violativo del principio di pubblicità delle gare e contrastante con l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa: per giurisprudenza costante la mancata convocazione anche di uno solo dei concorrenti alla seduta di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, determinandone l’invalidità derivata (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13).
La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e/o le offerte tecniche, implica necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).
La violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti della procedura selettiva, inclusa l’aggiudicazione definitiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13; Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009 n. 3844; Id., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901; idem più di recente Tar Abruzzo- L’Aquila, Sez. I, 20 dicembre 2014 n. 953 secondo cui “Sono illegittimi gli atti di una gara indetta per l’affidamento di un appalto di servizi nel caso in cui la stazione appaltante abbia omesso di comunicare alla ditta seconda classificata la data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche; infatti, l’estromissione della ditta seconda classificata dalla seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte economiche è idonea ad invalidare la procedura di affidamento, in relazione ai principi di pubblicità, trasparenza e par condicio tra concorrenti, atteso che, il non averle dato l’opportunità di presenziare alle operazioni di apertura delle buste, non le ha consentito di verificare l’integrità delle buste e dei sigilli, di prendere contezza del contenuto documentale delle offerte e, quindi, non l’ha garantita dal pericolo di manipolazioni delle offerte (proprie e di quelle altrui)”) TAR Lecce, 16.03.2016 n. 502.

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    Omessa lettura dei punteggi per le offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica – Omessa trascrizione dei punteggi nel verbale – Commistione – Illegittimità (Art. 283 Regolamento)

    Consiglio di Stato, sez. V, 22.02.2016 n. 706

    L’art. 283 (Selezione delle offerte), comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 statuisce: «In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284».
    La previsione risulta qui essere stata disapplicata dalla commissione giudicatrice.
    Infatti nella seduta del 28 gennaio 2000 il presidente della commissione si era limitato a comunicare ai presenti in fatto dell’avvenuta valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi (il tutto verbalizzato in un prospetto separato e allegato al verbale in busta chiusa sigillata), procedendo successivamente alla comunicazione dell’avvenuta valutazione della campionatura.
    Inoltre, all’apertura delle buste con le offerte tecniche, non era stata data pubblica lettura dei punteggi per le stesse offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica, malgrado l‘inerente obbligo di cui al detto art. 283 (e dell’art. 15 del disciplinare di gara) e senza nemmeno riportarli nel pubblico verbale. È palese il vulnus alla garanzia della trasparenza delle operazioni e alla prevenzione della commistione tra le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.