TAR Firenze, 01.12.2015 n. 1649
(sentenza integrale)“L’offerta della ricorrente, al contrario, non manca soltanto dell’indicazione della percentuale di ribasso, ma anche e soprattutto del prezzo complessivamente offerto, che, come chiarito dalla stessa legge di gara, non rappresenta il solo costo del personale ottenuto dal prodotto del costo unitario orario del lavoro per il monte ore lavorate, bensì l’insieme di tutti gli oneri dovuti all’appaltatore. Basti osservare che il prezzo uomo/ora offerto da … e riportato nella casella dell’allegato “E” dedicata all’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 16,80, risultante dell’importo di euro 16,30 indicato come costo orario del personale e di quello di euro 0,50 indicato come importo dei costi per la sicurezza aziendale, con la conseguenza che, anche moltiplicando tale importo complessivo per il monte ore annuo determinato ai sensi dell’art. 2 del capitolato (sul punto, deve convenirsi con la ricorrente sul fatto che il monte orario annuo costituisca un parametro implicito, ma non per questo assente dalla legge di gara), se ne otterrebbe unicamente il costo del lavoro, e non il prezzo dell’appalto nel senso omnicomprensivo specificato dal disciplinare; e infatti, a contrario, applicando all’offerta dell’aggiudicataria i dati sul monte orario forniti dalla ricorrente è agevole verificare che il costo del lavoro comprensivo di oneri per la sicurezza è pari a (11.765 ore x 16,50 euro/ora =) euro 194.122,50, inferiore al prezzo totale dell’appalto indicato in euro 200.149,16.
Per come formulata, in definitiva, l’offerta della società ricorrente è difforme dalle previsioni dettate dalla lex specialis su di un piano non tanto formale, quanto sostanziale. La sua incompletezza non permette, infatti, di ricostruirne l’ammontare complessivo, che finisce per risultare non compiutamente determinato.
Ai sensi dell’art. 46 co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante deve dunque ritenersi pienamente legittima, versandosi ben al di fuori delle ipotesi di praticabilità dell’invocato soccorso istruttorio“.www.giustizia-amministrativa.it
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Mancata sottoscrizione degli elaborati dell’offerta tecnica: conseguenze (Art. 46)
TAR Ancona, 24.07.2015 n. 602
(sentenza integrale)“3.2 Anche questo motivo è infondato. Uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nell’offerta tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. L’assenza della sottoscrizione, per provocare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l’effetto sanzionatorio disposto dalla norma (si veda, tra le altre, CdS sez. V n. 4595 del 10.9.2014). Ovviamente tali principi devono guidare anche l’interpretazione delle clausole di gara, visto anche il divieto di introduzione di cause di esclusone non previste per legge.(…) Di conseguenza, in presenza di una legge di gara non univocamente interpretabile, la mancata sottoscrizione di elaborati dell’offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l’automatica esclusione. Ciò vale in particolare nel caso in esame, un appalto integrato ove la relazione è stata regolarmente sottoscritta dai rappresentanti dell’ATI aggiudicataria. (anche se non dai progettisti da essa indicati).”
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