Quesito: Le Linee Guida ANAC n. 8 denominate “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” distinguono i concetti di “infungibilità” (riferito al caso in cui il bene o servizio dichiarato infungibile risulta l’unico che può garantire il soddisfacimento di un determinato bisogno) e di “esclusività” (nel caso di esistenza di privative industriali, per cui solo il titolare di tale diritto di esclusiva può sfruttare economicamente un certo bene o servizio). Un bene o servizio può essere infungibile anche senza l’esistenza di privative industriali. Nel caso di forniture o servizi infungibili parrebbe che, il legislatore, abbia previsto deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, motivate dal fatto che l’esito di una determinata gara produrrebbe un risultato prevedibile costituito dall’aggiudicazione all’unico operatore in grado di soddisfare l’esigenza. In presenza quindi di una dichiarazione d’infungibilità stringente e ben motivata da riportare nella determina a contrarre dalla quale si evinca che, i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, verrebbero meno in ragione di un confronto concorrenziale ad evidenza pubblica dalla produzione di un risultato scontato, sarebbe possibile anche sopra soglia avvalersi della procedura negoziata senza bando per finalizzare l’acquisto? In caso di risposta affermativa, sarebbe possibile utilizzare l’RdO MEPA? Se sì è possibile procedere con l’invito dell’unico predetto operatore economico? Oppure occorre invitarne almeno 5 nonostante la dichiarazione d’infungibilità, ben sapendo che gli altri 4 non sarebbero in grado di proporre il bene o servizio necessario?
Risposta: Al fine di accertare l’infungibilità di un determinato prodotto si consiglia di applicare l’art. 66 del Codice dei contratti pubblici “Consultazioni preliminari di mercato”. L’infungibilità può essere: a) di “prodotto”; b) di “venditore”. In caso di infungibilità certa sia di prodotto sia di venditore, è facoltà procedere ad affidamento anche sopra soglia nei confronti dell’unico operatore economico che sul territorio comunitario è presente per la vendita del prodotto infungibile. A seguire vi dovranno essere le comunicazioni e/o pubblicazioni di legge ex post, a norma dell’art. 98 Codice dei contratti pubblici, momento dal quale decorreranno i termini per eventuali impugnative a norma dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.. Il MEPA non è utilizzabile sopra soglia comunitaria (Parere MIMS n. 1251/2022).
6.1. Non v’è dubbio che, quale che fosse la volontà dell’amministrazione, risulta dagli atti che la decisione di affidare la fornitura dell’elicottero a -Omissis- s.p.a. sia maturata (e motivata) per essere detto operatore economico l’unico in grado di fornire il modello (…) per “assenza di concorrenza per motivi tecnici”, secondo l’indicazione dell’art. 63, comma 2, lett. b), del codice dei contratti per l’affidamento mediante procedura negoziata. D’altronde, la consultazione preliminare di mercato aveva avuto tale conclusione, come si è già avuto modo di evidenziare. 6.2. L’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), al comma 2, lett. b) prevede, tra i casi tassativi cui è possibile far ricorso a tale modalità di scelta del contraente, “Quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: … 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”. È poi specificato che “Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”. Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all’affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310). In tale condizione, infatti, per l’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255). 6.3. Che -Omissis- s.p.a. sia l’unico operatore economico in grado di fornire il modello di elicottero (…) è indiscutibile, data la complessità tecnica che caratterizza e distingue ogni modello di elicottero; non per questo, però, il bene è infungibile. 6.3.1. La Cassa provinciale antincendi, infatti, si è venuta a trovare in quella condizione che è definita nelle Linee guida ANAC n. 8 (intitolate “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”) come lock – in; una condizione di dipendenza da un singolo fornitore che non è possibile sciogliere se non sopportando costi ulteriori per transitare ad altro fornitore (dovuta, seguendo ancora le indicazioni dell’A.n.a.c., all’impossibilità di recuperare gli investimenti iniziali perché il cambio del fornitore avrebbe l’effetto di condurre alla perdita degli stessi (sunk cost) ovvero ai lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l’utilizzo ottimale di un bene che sarebbero persi in caso di cambio di fornitore). 6.3.2. La condizione di lock – in (lett. bloccare) si è determinata, come spesso accade, per gli esiti della precedente procedura di gara conclusasi con l’acquisto di più elicotteri di un unico modello dal medesimo fornitore, ma è suscettibile di perpetuarsi per un lungo (se non lunghissimo) periodo di tempo. È sufficiente por mente al fatto che l’amministrazione, allorquando dovrà sostituire i mezzi in uso, si troverà sempre a preferire il fornitore dal quale ha già acquistato al fine di evitare il costo eccessivo che il passaggio ad altro fornitore comporta, in un continuo replicarsi dell’identica situazione di vincolo indotto. Non è un caso che nelle citate Linee guida siano fornite indicazioni alle amministrazioni per evitare di trovarsi nella condizione di lock – in. 6.3.3. Ne segue, per quanto interessa per il caso di specie, che se un’amministrazione si trova in una condizione di lock – in il bene non è infungibile perché non vi sono altri operatori sul mercato in grado di fornire beni altrettanto idonei a soddisfare le sue esigenze, ma è infungibile perché tale appare all’amministrazione che avverte la gravità economica del cambio di operatore. Per l’amministrazione il fornitore si presenta pertanto come un monopolista naturale, pur non essendolo nei fatti, con le conseguenze inevitabili che a ciò consegue in punto di determinazione del prezzo di acquisto, oltre che di accesso alle innovazioni e gli avanzamenti tecnologici del prodotto che sia possibile reperire in libera concorrenza tra gli operatori. Proprio per tale ultima considerazione v’è necessità per l’amministrazione – non solo di evitare di cadere, ma anche – di uscire dalla condizione di lock – in: trattandosi di fenomeno distorsivo della concorrenza, i costi dovuti in prima battuta al cambio di operatore, saranno nel lungo periodo recuperati attraverso il risparmio di spesa che ne conseguirà e compensati dai vantaggi qualitativi acquisibili. L’uscita dalla condizione di lock – in può avvenire solamente con una procedura aperta in cui l’amministrazione si renda disponibile alla fornitura di modelli equivalenti a quelli in uso.
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