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Categoria OS32 rientra tra le c.d. “superspecialistiche” ma non “a qualificazione obbligatoria”

TAR Milano, 14.09.2022 n. 2005

11. Preliminarmente appare utile, ai fini della presente decisione, richiamare il quadro normativo di interesse riferito alla categoria OS32, per come risulta anche dagli atti processuali.
Il d.P.R. 207/2010, all’art. 109, comma 2, rinviava all’allegato A) del medesimo regolamento per l’individuazione delle categorie c.d. super specialistiche a qualificazione obbligatoria, tra cui era ricompresa la OS32. La detta disposizione regolamentare è stata tuttavia annullata in sede straordinaria, con d.P.R. in data 30 ottobre 2013, reso conforme su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 26 giugno 2013, n. 3014. Per colmare il vuoto normativo così venutosi a determinare è stato emanato il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015; convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), il cui art. 12, comma 2, lett. b), ha reintrodotto le categorie di lavori a qualificazione obbligatoria. Sennonché tra queste non figura più la categoria OS32.
12. E’ quindi intervenuto il d.lgs. n. 50/2016 che – all’art. 89, comma 11 – ha demandato al Ministero delle Infrastrutture la individuazione dell’elenco delle opere cosiddette SIOS, (strutture, impianti ed opere speciali) nonché dei requisiti di specializzazione richiesti ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione nelle predette categorie.
Infine, è stato adottato il d.m. n. 248/2016, relativo al “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, c. 11, del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50”, che ha confermato l’elenco delle categorie SIOS di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. n. 47/2014, integrandolo con le categorie OS -B (barriere paramassi, fermaneve e simili) ed OS 32 (strutture in legno).
13. In considerazione del richiamato quadro normativo, secondo le argomentazioni della ricorrente, le lavorazioni riconducibili alle categorie super – specialistiche contemplate dall’art. 12 del d.l. n. 47/2014 così come integrato dal d.m. 248/2016 (ivi comprese le lavorazioni delle categorie OS32 e OS12-B) sono da considerarsi “a qualificazione obbligatoria”, fatta salva la possibilità per l’impresa di ricorrere all’avvalimento se il valore della SIOS non è superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori oggetto di gara, ovvero, al subappalto.
14. Preliminarmente il Collegio chiarisce che non intende discostarsi da quanto già affermato con l’ordinanza cautelare innanzi citata a mente della quale il ricorso proposto non pare assistito “ …. dal requisito del fumus boni iuris, considerato che, come ritenuto da C.S. n. 8096/2020, la categoria OS32, benché inclusa dal D.M. n. 248/2016 tra le lavorazioni c.d. “superspecialistiche”, non rientra tra quelle “a qualificazione obbligatoria”, non avendo l’art. 12, c. 2, lett. b), del D.L. 28.3.2014, n. 47, che ha reintrodotto le categorie di lavori a qualificazione obbligatoria, richiamato la categoria OS32, potendo conseguentemente l’operatore economico privo di tale qualificazione eseguire comunque i lavori, se qualificato nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto, come ha avuto luogo nel caso di specie”.
15. Per tale ragione anche l’operatore economico che sia privo della qualificazione per la categoria OS32 – se qualificato per la categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto – può eseguire in proprio le lavorazioni.

Riferimenti normativi:

art. 84 d.lgs. n. 50/2016 

Categorie: la perdita della SOA OG11 comporta automaticamente il venir meno della SOA OS28 ?

La perdita della SOA OG11 comporta automaticamente il venir meno della SOA OS28? E’ stato chiarito recentemente che la categoria OG 11 – come già precisato dall’allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel parere precontenzioso n. 27 del 13.3.2013 – costituisce la sommatoria di più categorie specialistiche, che tuttavia possono essere separatamente e singolarmente essere detenute dall’impresa, senza che la perdita del requisito di cui alla categoria OG 11, generale, determini automaticamente anche la perdita della singola categoria OS 28. E tanto ha rilevato, più di recente, anche il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 3245 del 26.6.2015, laddove ha chiarito che «è ben possibile che per alcune lavorazioni sia sufficiente solo il possesso delle qualificazioni relative alle opere speciali», come è nel caso di specie, quella relativa alla categoria OS 28, richiesta in via principale dal bando di gara. Pertanto, non può ritenersi che «il venir meno della SOA OG11 comporti automaticamente il venir meno della SOA OS28, dal momento che l’oggetto delle qualificazioni in questione è differente ed, infatti, il d.P.R. n. 207/2010 precisa che la prima non a caso “riguarda, nei limiti specificati all’ articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30”.


Consiglio di Stato, sez. III, 17.12.2015 n. 5706
(sentenza integrale)

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