In via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i Responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato è richiamata la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.
Comunicato ANAC del 6 marzo 2024
Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell’Autorità.
L’articolo 15, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. La norma chiarisce che, se si aderisce a tale schema organizzativo, le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico del progetto.
La norma prevede che i responsabili di fase siano nominati direttamente dalla stazione appaltante. Per poter accedere ai sistemi informativi dell’Autorità è necessario che detti soggetti siano preventivamente registrati e associati alla stazione appaltante/ente concedente di appartenenza.
L’Autorità sta elaborando una soluzione operativa che consenta l’indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell’ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell’Autorità, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza.
Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell’Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l’accesso ai sistemi dell’Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP.
A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP.
La profilazione nei sistemi dell’Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.
Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno indicate le nuove modalità per consentire la profilazione dei responsabili di fase.