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ANAC: indicazioni transitorie sulla profilazione dei Responsabili di fase come RUP nei sistemi informatici

In via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i Responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato è richiamata la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.

Comunicato ANAC del 6 marzo 2024

Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell’Autorità.
L’articolo 15, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. La norma chiarisce che, se si aderisce a tale schema organizzativo, le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico del progetto.
La norma prevede che i responsabili di fase siano nominati direttamente dalla stazione appaltante. Per poter accedere ai sistemi informativi dell’Autorità è necessario che detti soggetti siano preventivamente registrati e associati alla stazione appaltante/ente concedente di appartenenza.
L’Autorità sta elaborando una soluzione operativa che consenta l’indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell’ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell’Autorità, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza.
Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell’Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l’accesso ai sistemi dell’Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP.
A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP.
La profilazione nei sistemi dell’Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.
Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno indicate le nuove modalità per consentire la profilazione dei responsabili di fase.

BDNCP e collegamento ipertestuale alla documentazione di gara inserito nei bandi : chiarimenti ANAC

ANAC con un recente comunicato ha chiarito che in questa prima fase di applicazione delle nuove modalità di espletamento della pubblicità legale, sono pervenute all’Autorità numerose segnalazioni di operatori economici relative a collegamenti ipertestuali inseriti nei bandi di gara pubblicati tramite BDNCP sulla Piattaforma Pubblicità Legale (PVL) che non consentono di accedere alla documentazione di gara.

Sono stati segnalati collegamenti generici all’home page del sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, o a pagine web vuote, link non più attivi, e anche casi di collegamenti a pagine web accessibili solo previa spendita di credenziali di accesso.

Come noto, l’articolo 27, comma 3, del Codice prevede che la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.

Simmetricamente, l’articolo 85, comma 4, del Codice applicabile anche agli enti concedenti in forza del richiamo contenuto nell’articolo 182, comma 12, prescrive che le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto.

Le norme richiamate stabiliscono che il sistema di pubblicità legale tramite BDNCP introdotto dal Codice deve essere integrato dalla messa a disposizione di tutta la documentazione di gara tramite collegamento ipertestuale indicato nell’atto pubblicato, al fine di consentire agli operatori del settore di accedere alle informazioni indispensabili per valutare il proprio interesse alla partecipazione.
L’effettiva conoscibilità della documentazione di gara nella sua interezza da parte di chiunque sia potenzialmente interessato a prendere parte alla procedura è garanzia di accesso al mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità (art. 3 del Codice).
Per garantire tale conoscibilità e dunque il rispetto del principio di accesso al mercato occorre che il collegamento ipertestuale inserito nel bando consenta di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l’ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.
Non può essere considerato sufficiente a tale fine l’inserimento di un collegamento ipertestuale all’homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.
La stazione appaltante/ente concedente garantisce la stabilità del collegamento ipertestuale indicato nel bando almeno per tutta la durata della procedura.
Si invitano pertanto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a verificare, prima della trasmissione del dato alla BDNCP, che il collegamento ipertestuale inserito nel bando da pubblicare su PVL sia attivo e che consenta l’accesso diretto alla pagina della Sottosezione Bandi di Gara e Contratti del proprio sito istituzionale dedicata al ciclo di vita del singolo contratto e che in tale pagina sia pubblicata tutta la documentazione di gara o, se necessario, il link alla piattaforma di approvvigionamento digitale dove parte di essa è reperibile.

Comunicato Presidente ANAC del 24 gennaio 2024 – Collegamento ipertestuale BDNCP.pdf

fonte: sito ANAC