
Per le gare svoltesi nel vigore del Codice del 2006 è attualmente pendente davanti alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1522/2016, avente ad oggetto l’applicabilità diretta del principio di cui all’art. 63 della direttiva n. 24/2014. Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, senza attendere il pronunciamento del Giudice comunitario, in sede cautelare ha già accolto la tesi secondo cui l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui consente modifiche in corsa degli r.t.i., è applicabile anche ai casi di avvalimento (ord. n. 2326/2016 della Sez. III – su tali vicende vedasi anche l’ordinanza n. 20/2017 di questo Tribunale, con cui è stata disposta la sospensione impropria del giudizio con riguardo ad una vicenda analoga a quella che ha dato origine al suddetto rinvio pregiudiziale).
L’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ha espressamente accolto il principio di cui al predetto art. 63 della direttiva appalti del 2014, stabilendo che “La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione…”.
L’attuale normativa sull’avvalimento prevede che la stazione appaltante, laddove rilevi che l’impresa ausiliaria non è in possesso di uno o più requisiti di ammissione (fra i quali è ricompresa ovviamente la correntezza contributiva), “impone” – e non “può imporre” – al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Questo significa che in nessun caso il mancato possesso, originario o sopravvenuto, in capo all’ausiliaria di un requisito di partecipazione (o anche di un requisito tecnico, quale ad esempio l’attestazione SOA) può determinare l’automatica esclusione dell’ausiliata. L’art. 89, inoltre, non pone limiti temporali all’esercizio del potere-dovere di procedere alla sostituzione dell’ausiliaria, salvo ovviamente il limite massimo costituito dalla data di prevista stipula del contratto.
Va poi aggiunto che non grava sull’impresa avvalente l’onere di sostituire spontaneamente l’ausiliaria, visto che l’art. 89 pone a carico della stazione appaltante l’onere di imporre la sostituzione (concedendo, è ovvio, un adeguato termine).
Il comma 3 dell’art. 89 si applica a prescindere dal fatto che la lex specialis lo richiami espressamente. E’ infatti evidente che, essendo incontestata l’ammissibilità dell’avvalimento (vedasi pag. 8, let. D) del disciplinare di gara), l’art. 89 si applica nella sua globalità, ivi incluso il comma 3. Come è noto, il principio di c.d. eterointegrazione dei bandi opera sicuramente quantomeno con riguardo alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e di quelle attuative dello stesso (regolamenti, linee guida ANAC, etc.), non potendosi ovviamente immaginare che un bando o un disciplinare debbano riportare in dettaglio la ormai elefantiaca normativa de qua. Semmai la lex specialis – oltre a stabilire i termini da osservare nella singola gara e i criteri di valutazione delle offerte – deve evidenziare solo le eventuali deroghe alla normativa primaria e secondaria che la stazione appaltante abbia ritenuto di introdurre nella specifica gara (ovviamente nei casi in cui ciò è consentito).
RISORSE CORRELATE
- Avvalimento - Plurime o successive sostituzioni dell' ausiliaria - Possibilità (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Impresa ausiliaria - Dichiarazione non veritiera - Possibilità di sostituzione - Principio di proporzionalità
- Sostituzione dell' impresa ausiliaria ai fini dell'avvalimento (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Termine ragionevole per la sostituzione dell'impresa ausiliaria (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Requisiti di partecipazione – Norme e regolamenti vigenti - Etero integrazione della lex specialis - Legittimità; 2) Avvalimento – Requisiti personali di carattere generale – Inammissibilità (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Avvalimento - Dichiarazioni mendaci - Sostituzione dell'impresa ausiliaria - Inapplicabilità; 2) Sentenze di condanna rilevanti quale causa di esclusione o quale illecito professionale - Differenze - Efficacia temporale - Effetti espulsivi ed effetti informativi (art. 80 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Impresa ausiliaria con DURC irregolare: sostituzione o regolarizzazione?
- Sostituzione dell'impresa ausiliaria - Applicazione retroattiva (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Impresa ausiliaria colpita da interdittiva antimafia - Sostituzione - E' possibile?
- Sostituzione dell'impresa ausiliaria in sede di gara - Rimessione alla Corte di Giustizia U.E. - Questione rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 89 del Nuovo Codice Appalti (art. 63 Dir. 2014/18/CE) (Art. 49 D.Lgs. n. 163/2006)
- Possesso dei requisiti generali in capo all'impresa "ausiliaria": la verifica spetta all'impresa "ausiliata" (Artt. 38, 49)
- Art. 89, (Avvalimento)