
TAR Catanzaro, 22.09.2025 n. 1487
In primo luogo, quanto al rilievo della controinteressata, deve evidenziarsi che l’ostensione non era stata in precedenza negata, ed anzi, in data 19 marzo 2025, il RUP aveva informato la ricorrente di dover differire l’accesso fino all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 35, co. 2, codice appalti.
In ragione di ciò, intervenuta l’aggiudicazione il 15 maggio 2025, l’istante ha reiterato la domanda di accesso il 20 maggio 2025.
Quanto, poi, alle deduzioni dell’amministrazione, l’interlocuzione intercorsa fra la ricorrente e la stazione appaltante successivamente alla nuova istanza di accesso del 20 maggio 2025 – cui è seguita la nuova comunicazione alla controinteressata della richiesta ostensiva il 3 giugno 2025, un ulteriore sollecito dell’interessata il 17 giugno e la convocazione presso gli uffici per esercitare il diritto di accesso – comporta la infondatezza della eccezione sollevata. Il diniego, infatti, è da ritenersi implicito nell’ostensione solo parziale del 1° luglio 2025 e tale diniego è stato appunto impugnato nei termini l’8 luglio 2025, con il presente ricorso.
L’aggiudicataria eccepisce inoltre la tardività del ricorso per non avere la ricorrente impugnato la citata comunicazione del 19 marzo 2025 con la quale il RUP ha differito l’accesso.
Anche tale eccezione è infondata.
La ricorrente non aveva interesse alla impugnazione del riferito provvedimento, che non rappresentava un diniego bensì un differimento, e che, peraltro, risulta conforme alla disciplina recata dall’art.35, co.2, codice appalti, potendo attendere che la gara venisse definitivamente aggiudicata per presentare una nuova istanza di accesso, come, infatti, avvenuto.
Né la mancata impugnazione della riferita nota produce effetto alcuno sulla successiva, tempestiva impugnazione del diniego implicito.
RISORSE CORRELATE
- Accesso agli atti : brevetto non giustifica oscuramento di tutte - o quasi tutte - le parti offerta tecnica (art. 35 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : in caso di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo aggiudicazione non è applicabile il rito super accelerato (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : differenze tra omessa pubblicazione in piattaforma , omessa decisione su istanza di oscuramento , diniego immotivato o riscontro tardivo della Stazione Appaltante ai fini applicazione del rito "super accelerato" o "ordinario" (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti e rito super accelerato : il termine di dieci giorni non decorre da comunicazione aggiudicazione se non contenente alcuna determinazione in merito ad oscuramento della documentazione di gara (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : differimento termine di 15 giorni per impugnazione non più applicabile (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti di gara : principi ed interpretazioni nelle più recenti sentenze di Tar e Consiglio di Stato
- Accesso agli atti : differenza tra accoglimento istanza di oscuramento e silenzio diniego ai fini del ricorso (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : no sospensione feriale dei termini (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : se la decisione della Stazione Appaltante su oscuramento offerte non è comunicata contestualmente all' aggiudicazione il termine "super accelerato" di dieci giorni decorre dalla successiva comunicazione (art. 36 d.lgs. 36/2023)