Accesso agli atti : irrilevanti differimento e silenzio inadempimento per la decorrenza termini (art. 35 d.lgs. 36/2023)

TAR Catanzaro, 22.09.2025 n. 1487

In primo luogo, quanto al rilievo della controinteressata, deve evidenziarsi che l’ostensione non era stata in precedenza negata, ed anzi, in data 19 marzo 2025, il RUP aveva informato la ricorrente di dover differire l’accesso fino all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 35, co. 2, codice appalti.
In ragione di ciò, intervenuta l’aggiudicazione il 15 maggio 2025, l’istante ha reiterato la domanda di accesso il 20 maggio 2025.
Quanto, poi, alle deduzioni dell’amministrazione, l’interlocuzione intercorsa fra la ricorrente e la stazione appaltante successivamente alla nuova istanza di accesso del 20 maggio 2025 – cui è seguita la nuova comunicazione alla controinteressata della richiesta ostensiva il 3 giugno 2025, un ulteriore sollecito dell’interessata il 17 giugno e la convocazione presso gli uffici per esercitare il diritto di accesso – comporta la infondatezza della eccezione sollevata. Il diniego, infatti, è da ritenersi implicito nell’ostensione solo parziale del 1° luglio 2025 e tale diniego è stato appunto impugnato nei termini l’8 luglio 2025, con il presente ricorso.
L’aggiudicataria eccepisce inoltre la tardività del ricorso per non avere la ricorrente impugnato la citata comunicazione del 19 marzo 2025 con la quale il RUP ha differito l’accesso.
Anche tale eccezione è infondata.
La ricorrente non aveva interesse alla impugnazione del riferito provvedimento, che non rappresentava un diniego bensì un differimento, e che, peraltro, risulta conforme alla disciplina recata dall’art.35, co.2, codice appalti, potendo attendere che la gara venisse definitivamente aggiudicata per presentare una nuova istanza di accesso, come, infatti, avvenuto.
Né la mancata impugnazione della riferita nota produce effetto alcuno sulla successiva, tempestiva impugnazione del diniego implicito.

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