
TAR Napoli, 29.05.2025 n. 4113
Dunque, in base al nuovo codice dei contratti il termine per impugnare decorre dalla comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023 oppure dal giorno in cui gli atti di gara sono messi effettivamente a disposizione degli altri candidati ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023.
La nuova disciplina, invero, pone a carico del committente contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui all’art. 90, di rendere “disponibili” agli offerenti non definitivamente esclusi, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25 “l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione” (art. 36 comma 1 del d.lgs. 36/2023), imponendo contestualmente l’obbligo per la stazione appaltante di rendere “reciprocamente disponibili” “agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria”, “attraverso la stessa piattaforma”, “le offerte dagli stessi presentate” (art. 36 comma 2 d.lgs. 36/2023).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209, 90, 36 del d.lgs. 36/2023 il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara è espressamente fatto coincidere con il momento in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire piena conoscenza degli atti che lo ledono in conformità con la regola del diritto unionale che differisce il termine di presentazione del ricorso al tempo della conoscenza delle possibili violazioni (in termini, Cons. di Stato Sez. V, 18 ottobre 2024, n.8352).
Tale momento può, evidentemente, coincidere con la comunicazione dell’aggiudicazione nell’ipotesi prevista dall’art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, ovvero essere successivo come sembra ipotizzare il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023.
Venendo al caso di specie, dagli atti di causa non risulta che la stazione appaltante abbia messo a disposizione della ricorrente tutti gli atti del procedimento di gara, se non a seguito della richiesta di accesso da quest’ultima avanzata.
Per quanto sopra osservato e come correttamente dedotto dalle resistenti, il termine per impugnare iniziava a decorrere dall’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, avvenuta in data 6 marzo 2025 (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo e documento n. 12 della produzione di parte ricorrente del 30 aprile 2024).
Ne consegue che il ricorso non può considerarsi tempestivamente proposto siccome notificato alle parti resistenti solo il 18 aprile 2025.
A tal riguardo, infatti, non è più predicabile l’applicazione della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del precedente codice dei contratti (richiamata da parte ricorrente alla odierna camera di consiglio) in relazione al differimento di 15 giorni del termine di impugnativa conseguente alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti.
RISORSE CORRELATE
- Accesso agli atti : irrilevanti differimento e silenzio inadempimento per la decorrenza termini (art. 35 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : in caso di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo aggiudicazione non è applicabile il rito super accelerato (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti di gara : principi ed interpretazioni nelle più recenti sentenze di Tar e Consiglio di Stato
- Accesso agli atti : differenza tra accoglimento istanza di oscuramento e silenzio diniego ai fini del ricorso (art. 36 d.lgs. 36/2023)
- Accesso agli atti : se la decisione della Stazione Appaltante su oscuramento offerte non è comunicata contestualmente all' aggiudicazione il termine "super accelerato" di dieci giorni decorre dalla successiva comunicazione (art. 36 d.lgs. 36/2023)