Principio del risultato : non riguarda unicamente rapidità ed economicità ma anche qualità della prestazione (art. 1 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 16.06.2025 n. 5217

Una volta chiarito che tale prodotto non risulta conforme all’interesse che la stazione appaltante ha tradotto nella prescrizione della legge di gara, perché questa non autorizza una riferibilità dell’attributo dell’apirogenicità a singole parti del dispositivo, il minor prezzo non può avere alcuna rilevanza sul piano del risultato, dal momento che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Sezione:
– “L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2866/2024);
– “il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è “l’effettivo e tempestivo” svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4701/2024);
– “il significato attribuito alla nozione di risultato dal d. lgs. n. 36 del 2023 «non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione»; «la “migliore offerta” è dunque quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti» (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11322/2023).
L’applicazione al caso di specie del principio del risultato, come ricostruito dalla richiamata giurisprudenza, conduce semmai ad argomentare da esso una ulteriore ragione per dirimere la questione sopra indicata nel senso della estensione alla presente fattispecie del principio già sancito dalla richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5375/2024 con riguardo al lotto 67, senza possibilità di inferire dalla diversità strutturale del prodotto l’ammissibilità di un’offerta che non soddisfi lo standard di sicurezza richiesto dalla legge di gara.

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