Principio del risultato applicabile ai contratti attivi (art. 1 , art. 13 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. VII, 14.07.2025 n. 6183

12. Al riguardo deve rilevarsi che non vi è ragione per discostarsi dal ragionamento del primo giudice, il quale ha correttamente ritenuto che i principi del risultato e della fiducia sono applicabili al caso di specie, in quanto princìpi generali dell’azione amministrativa e, segnatamente, delle procedure di affidamento dei contratti coinvolgenti una pubblica amministrazione.
12.1. Infatti, nonostante l’art. 13 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 escluda i contratti attivi dall’ambito di applicazione del medesimo d.lgs., il successivo comma 5 dispone che «L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 [tra cui rientrano i contratti attivi, n.d.r.] che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3», ossia dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
12.2. Né, per quanto detto con riguardo al primo motivo di appello, può dirsi travalicato il ‘limite esterno’ all’operatività di tali principi: l’azione del Comune appellato è infatti pienamente legittima e l’ammissione della -OMISSIS- alla fase di valutazione delle offerte economiche è avvenuta in coerenza con le regole contenute nell’avviso e in applicazione del principio di favor partecipationis.
12.3. Pertanto, la sentenza è corretta e va confermata laddove ha ritenuto che sarebbe stato manifestamente contrario al principio del risultato e della fiducia escludere dalla procedura la controinteressata, la quale ha effettivamente provveduto a versare la garanzia richiesta – secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge di gara – ed ha offerto un prezzo significativamente superiore a quello della ricorrente.