Soccorso istruttorio – Non applicabile per omissione di documenti o inadempimenti richiesti a pena di esclusione – Autoresponsabilità dei concorrenti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2022 n. 10325

In questi termini, va dunque confermata la correttezza dell’operato della stazione appaltante, atteso che “il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso) l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del ricorrente che non ha presentato nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (ex multis, Cons. Stato, III, 28 novembre 2018, n. 6752; III, 4 gennaio 2019, n. 96; V, 22 novembre 2019, n. 7975).
In altri termini, il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”.
In questo caso, evidentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un vulnus del principio di parità di trattamento.

Riferimenti normativi:

art. 83 d.lgs. n. 50/2016

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