
Quesito: Con riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, si chiede come debba essere impostato un Disciplinare di gara, ovvero se, nel caso di un RTI orizzontale vada ancora indicato che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice.
Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. del 28 aprile 2022, causa C-642-20, le stazioni appaltanti sono tenute a disapplicare l’art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice.
Pertanto, qualsivoglia riferimento alla richiesta del possesso dei requisiti e di esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria, in capo alla mandataria del RTI concorrente, che sia basato su un approccio meramente quantitativo, non appare conforme alla pronuncia suddetta Si precisa tuttavia che rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante la possibilità di richiedere che alcune prestazioni essenziali siano direttamente svolte da un partecipante al raggruppamento, purché, tale richiesta, sia basata su un approccio di tipo qualitativo e non meramente quantitativo. (Parere MIMS n. 1342/2022)
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