
Parere MIMS n. 1088/2021
| Codice identificativo: | 1088 |
| Data ricezione: | 02/11/2021 |
| Argomento: | Servizi di architettura e Ingegneria |
| Oggetto: | Servizi di architettura e ingegneria |
| Quesito: |
Relativamente agli affidamenti diretti di cui dell’art. 51, della legge n. 108 del 29/07/2021 di modifica delle procedure di affidamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1 comma 2 della legge n. 120 del 1/09/2020, con particolare riferimento alle procedure riguardanti i servizi di architettura e ingegneria, qualora la stazione appaltante decida di non procedere ad un affidamento diretto tout court ma volesse procedere alla richiesta di 3 preventivi, si chiede quali regole occorre seguire nella scelta degli operatori da invitare. |
| Risposta: |
Preliminarmente, si rappresenta che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice, non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Quanto sopra rappresentato è corroborato dal fatto che il legislatore abbia esplicitato che, in tale ipotesi, la SA procede all’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici”. Resta fermo il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e “l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. Su quest’ultimo punto si rimanda a quanto chiarito nel parere n. 987 reso dal presente servizio e consultabile online. Venendo allo specifico quesito posto, si rappresenta che non è precluso alla SA procedere all’eventuale confronto dei preventivi di spesa, ricorrendo ad elenchi di OE (ivi incluso l’elenco MEPA) nonché all’espletamento di indagini di mercato. Anche in tal caso la norma non impone una particolare motivazione, né rigide regole da seguire per la scelta degli operatori cui richiedere il preventivo, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori principi sopra enucleati (Cfr. anche parere n. 753 reso dal presente servizio). Ad ogni modo, si consiglia di esplicitare nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, come previsto al punto n. 5.2. delle linee guida n. 4 ANAC, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. |
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