Parere MIMS n. 1094/2021
Codice identificativo: | 1094 |
Data ricezione: | 08/11/2021 |
Argomento: | Servizi di architettura e Ingegneria |
Oggetto: | Appalto integrato e requisiti dei progettisti indicati |
Quesito: |
Un’impresa concorrente, esecutrice dei lavori, “indica” (pertanto non associa) due Progettisti esterni alla propria struttura. Tali Progettisti “indicati” dichiarano che non intendono presentarsi come un costituendo RTP ( e quindi non presentano alcun impegno né specificano quote di esecuzione) ma indicano che entrambi i tecnici si occuperanno dei servizi di progettazione relativi alla categoria strutture ed entrambi si occuperanno dei servizi relativi alla categoria impianti. E’ legittimo che pur non presentandosi come RTP costituendo i due progettisti essi vogliano, ai fini della qualificazione relativa ai servizi analoghi svolti nel decennio precedente, cumulare i propri requisiti ? |
Risposta: |
La normativa sul punto è il solo art. 59, c. 1 bis del Codice dei contratti pubblici: “…detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 …” Rileva inoltre la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 9 luglio 2020, in cui l’istituto dell’indicazione del progettista viene assimilata a quella dell’avvalimento. Diviene allora di interesse l’art. 89 c. 6 del Codice: “E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie”. In tal caso, la norma non prevede l’obbligo di raggruppamento tra i più ausiliari. Per analogia, in assenza di diverse regole nella lex speciali di gara, si potrà dire legittima l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione e costruzione, in caso di affidamenti di progettazione e costruzione, anche ove i due o più progettisti non formino tra di loro raggruppamento. Pertanto i requisiti di capacità previsti dal bando potranno essere soddisfatti dal concorrente mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo. Fermo il rispetto del bando in relazione ai requisii di legittimazione (art. 80 del Codice) e di professionalità. |
RISORSE CORRELATE
- Appalto integrato - Progettista indicato - Perdita dei requisiti di ordine generale - Sostituzione - Limiti (art. 59 , art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Appalto integrato - Progetto da presentare in gara - Non sostituisce nè anticipa il progetto a carico dell' aggiudicatario (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
- Appalto integrato - Progettista indicato - Possesso dei requisiti necessario - Mancanza - Sostituzione - Inapplicabilità (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
- Progettista indicato - Sostituzione - Ammissibilità (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
- Appalto integrato - Progettista "indicato" od "organico" dopo il Decreto Correttivo - Chiarimenti restrittivi della partecipazione (art. 59 d.lgs. n. 50/2016)
- Prima applicazione di "parere vincolante" per la soluzione delle controversie ex art. 211, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (Appalto integrato - Requisiti di partecipazione – Requisiti di ordine speciale – Omessa dichiarazione requisiti di capacità progettuale - Soccorso istruttorio - Applicabilità)
- Art. 59, (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)