Servizi progettazione : equo compenso , ribasso e criterio a vacazione (art. 8 , 41 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 30.10.2025 n. 8442

2.1.1. Occorre premettere che la regola concernente la non ribassabilità dei compensi professionali e determinazione della loro misura promanava nella specie direttamente dalla lex specialis di gara.
Il capitolato tecnico prestazionale prevedeva infatti che “Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto è stato determinato ai sensi dell’art. 41, c. 15 del D. Lgs. 36/2023 con riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 come specificato dall’allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023.
Ai fini del calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali si è assunto un valore (V) del fabbricato ottenuto dal prodotto del volume del fabbricato per il costo di costruzione parametrico di 300 €/m3. Tale costo è ottenuto incrementando del 50% il valore desunto dal ‘Prontuario dei valori unitari di costo per tipologie edilizie ed opere ricorrenti’ – Giugno 2021 – a cura dell’Agenzia dell’Entrate Veneto con riferimento al ‘Valore di costo di riproduzione dei fabbricati’ per la tipologia ‘Costruzioni per uffici e servizi’ con caratteristiche ‘Uffici strutturati dotati di finiture/impianti di una certa rilevanza’ nel valore massimo pari a 600 €/m2 corrispondente a 200 €/m3”.
A seguire, lo stesso capitolato indicava gli “Importi a base di gara”, fissando specificamente quello dei “compensi professionali non soggetto a ribasso” nella misura di € 66.571,38, quello dei “costi della manodopera non soggetti a ribasso” per l’importo di € 3.354,35, e quello degli “oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” nella misura di € 1.426,98; a fianco a tali importi era previsto anche quello “a base di gara soggetto a ribasso”, per € 46.103,70.
Analoghe previsioni erano contenute nel documento “Richiesta preventivo”, il quale espressamente dava conto che “Il valore presunto dell’affidamento ammonta a complessivi € 117.456,40, di cui € 66.571,38 di equo compenso non soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 1 della l. 49/2023, € 3.354,35 di manodopera e € 1.426,98 spese per la sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso ed € 15.914,50 di spese e oneri accessori soggette a ribasso, al netto di oneri previdenziali e IVA e € 30.189,20 di indagini esclusi di manodopera anch’esse soggette a ribasso”, a seguire di nuovo specificando che “Tale importo è stato calcolato ai sensi dell’allegato I.13 al Codice ‘Determinazione dei parametri per la progettazione’ e del D.M. 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi, con una stima parametrica del costo di costruzione unitario (€ /mc) pari a € 300 […]”.
In tale prospettiva, il preventivo offerto avrebbe dovuto “contenere l’indicazione del ribasso percentuale applicato all’importo destinato a ‘Indagini esclusi di manodopera’ e ‘Compensi per spese e oneri accessori’ in totale pari a € 46.103,70”.
Alla luce di ciò, emerge chiaramente come fosse la lex specialis, non solo a prevedere la non ribassabilità del compenso professionale (oltreché delle spese di sicurezza e di manodopera), ma anche a determinarne specificamente l’importo non ribassabile.
Per questo le censure in ordine all’entità del compenso eventualmente ammissibile (i.e., anche inferiore al suddetto importo, facendo applicazione del calcolo “a vacazione”) avrebbero dovuto essere rivolte – pur al di fuori di una “immediata” impugnazione, come ritenuto dal Tar – direttamente nei confronti della lex specialis, atteso che è quest’ultima a fissare l’entità del compenso (nella misura di € 66.571,38, non ribassabile, appunto); nella specie, manca tuttavia una specifica e puntuale censura in tal senso proposta nella presente sede dall’appellante, che non rivolge critiche mirate alle suddette pertinenti previsioni della lex specialis in quanto tali.
In tale contesto, è anzi la stessa -OMISSIS- ad affermare di non aver effettuato alcun ribasso sull’importo di € 66.571,38 previsto a titolo di equo compenso (cfr. appello, pag. 5 e 11, ad es.) – così assumendo di aver rispettato il dettato della lex specialis e sostanzialmente aderendovi (cfr., esplicitamente, memoria, pag. 4 e 6, ove si afferma, rispettivamente, che “Con il ricorso proposto, l’appellante non ha mai inteso contestare la legittimità o meno della non ribassabilità della somma di € 66.571,38 posta quale equo compenso dalla S.A.”, e che “l’offerta presentata dalla ricorrente è conforme al disciplinare, per la dirimente ragione per cui non è stato fatto alcun ribasso sull’importo desunto dalla S.A. quale equo compenso”) – e nondimeno espone nei giustificativi un corrispettivo per compensi di ben più bassa entità, pari a € 35.253,40, pur a fronte di altre considerevoli spese (tali da pervenire, cioè, all’importo di complessivi € 70.953,86).
Il che offre chiara e oggettiva evidenza della violazione commessa dalla -OMISSIS- (e, al contempo, della contraddittorietà dei corrispondenti assunti difensivi), la quale, non avendo specificamente criticato nella presente sede la lex specialis, afferma anzi di averla rispettata – non avendo operato, in tesi, alcun ribasso sull’importo dell’equo compenso – mentre l’effettiva entità dell’importo giustificato è considerevolmente più bassa di quella prevista, a fronte di altrettante consistenti voci di spesa che effettivamente valgono a erodere la misura dell’equo compenso stabilito dalla lex specialis (cfr., similmente, Cons. Stato, V, 3 febbraio 2025, n. 844).
In realtà emerge chiaramente dai giustificativi presentati dalla -OMISSIS- che l’entità del compenso previsto era ben inferiore a quello non ribassabile, e affiancato da altrettante spese da sostenere: il che, in difetto di una specifica impugnativa della previsione di gara che stabiliva l’importo (non ribassabile) del compenso – previsione, anzi, condivisa ed assunta come rispettata (assunto, come visto, non condivisibile, nei sensi suindicati) da -OMISSIS- – vale di per sé al rigetto dell’appello, non potendosi censurare l’azione amministrativa in sé conforme alla (non gravata) lex specialis di gara.
Né alla luce di ciò rileva, in diverso senso, la deduzione per cui l’importo offerto sarebbe in linea con altri parametri, quali quelli risultanti dalle Linee guida Consip.

2.1.2. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che anche gli argomenti di merito con cui l’appellante vorrebbe affermare l’adeguatezza del compenso calcolato col sistema “a vacazione” (cosi finendo peraltro per criticare, in sostanza, la determinazione del compenso non ribassabile nella suddetta misura di € 66.571,38) non sono condivisibili.
L’art. 1 d.m. 17 giugno 2016, nell’approvare «le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici»», allora vigente, si riferisce alla «progettazione», che è attività composita, ricomprendente in sé prestazioni di varia natura e contenuto (cfr., in tal senso, lo stesso secondo periodo dell’art. 31, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 che elenca alcune delle attività sottese alla progettazione).
Le prestazioni oggetto dell’appalto controverso rientrano senz’altro nel novero di quelle considerate e valorizzate dal d.m. 17 giugno 2016, come emerge dalla coincidenza delle prestazioni enumerate e qualificate dal capitolato (con rimando alle corrispondenti voci di cui all’all. I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023) con quelle di cui alle tabelle Z-2 e Z-1 allegate al decreto.
Alla luce di ciò, non è condivisibile l’assunto di parte appellante in base al quale potrebbe trovare applicazione nella specie il criterio di calcolo dei compensi “a vacazione”.
Quest’ultimo criterio è infatti previsto a ben vedere per le «prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1» dell’art. 6 d.m. 17 giugno 2016 (in tal senso, cfr. il comma 2 della disposizione), e cioè per quelle (non solo non direttamente ricomprese nelle tabelle annesse al decreto, bensì) neppure riconducibili fra le «complementari non ricomprese nelle tavole allegate al […] decreto» e valorizzabili facendo ricorso «al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate» (art. 6, comma 1, d.m. 17 giugno 2016).
Solo se non valorizzabile in quanto non riconducibile, direttamente o per analogia, alle categorie tabellari tipizzate la prestazione è dunque liquidabile con criterio “a vacazione”, di cui all’art. 6, comma 2, cit.
Del resto, è lo stesso decreto a prevedere che le fasi della progettazione (il cui compenso è regolato dallo stesso d.m.) siano varie e articolate, incluse le «attività propedeutiche alla progettazione» (art. 7, comma 1, lett. b)); ciò senza considerare, peraltro, che l’oggetto dell’affidamento ricomprendeva nella specie anche la redazione di documenti quali il “Documento di fattibilità delle Alternative progettuali” (su cui cfr. l’art. 2 all. I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023).
Nella specie, come già osservato, non v’è dubbio che le attività oggetto dell’appalto rientrino a pieno fra quelle tabellate dal decreto, i cui compensi sono dunque come tali passibili di determinazione con applicazione dei criteri ordinari.
Né rileva, in diverso senso, il fatto che non sia contemplata nella specie una vera e propria realizzazione di opere, atteso che l’attività da affidare ben rientra comunque tra quelle afferenti alla progettazione, nei sensi sopra chiariti, e l’amministrazione ha anche eseguito al riguardo una determinazione del valore delle corrispondenti opere (in termini di “costo di costruzione parametrico” al mc.), che l’appellante non censura nel merito e che non si dimostra essere di suo irragionevole, in relazione – si ripete – ad attività ben rientranti nel novero di quelle soggette a determinazione dei compensi in base al d.m. 17 giugno 2016, e di cui l’amministrazione si è limitata a calcolare il valore delle corrispondenti opere, nei termini parametrici suindicati.