Consiglio di Stato, sez. V, 14.06.2024 n. 5354
La discrezionalità in ordine al giudizio di integrità dell’operatore economico rinviene il proprio limite, nonché il parametro di giudizio della legittimità del relativo esercizio, nella previsione che la stazione appaltante dimostri la sussistenza del grave illecito professionale, idoneo a compromettere il rapporto fiduciario con l’operatore economico, avvalendosi di mezzi adeguati (Consiglio di Stato sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362). Compito dei giudici amministrativi non è stabilire se l’operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende (se così facesse il Collegio si sostituirebbe ai giudici investiti delle singole controversie). Compito del Collegio è valutare se l’insieme del contegno tenuto dall’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale la cui valutazione ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483).
RISORSE CORRELATE
- Rinvio a giudizio : necessario il contraddittorio procedimentale ai fini dell' esclusione
- Grave illecito professionale : rilevante se commesso nell’ esecuzione di un contratto sia pubblico che privato
- Valutazione di affidabilità dell' Operatore Economico per grave illecito professionale nel nuovo Codice contratti pubblici alla luce del principio della fiducia (art. 2, art. 95 , art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Grave illecito professionale: la valutazione su affidabilità impresa non dipende dall' entità della gara
- Grave illecito professionale - Verifica articolata su due livelli - Comportamento pregresso e giudizio negativo prognostico (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Valutazione discrezionale della singola Stazione Appaltante - Non rilevano eventuali diverse valutazioni operate da altre Stazioni Appaltanti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)