Affidamento di un appalto pubblico tramite clausola di adesione

Consiglio di Stato, sez. III, 25.07.2022 n. 6514

Va innanzitutto premesso che la modalità dell’affidamento di un appalto pubblico tramite applicazione di una c.d. clausola di adesione non trova espressa regolamentazione in una disciplina legislativa nazionale che ne sancisca l’ammissibilità, i presupposti e i limiti applicativi.
La sua astratta compatibilità con la normativa nazionale ed europea è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa in via interpretativa, sulla base dell’orientamento normativo favorevole all’utilizzo di forme di acquisizione centralizzata ed aggregata di beni e servizi occorrenti al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.
L’osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e salvaguardia della concorrenza, che si impongono come inderogabili anche in questa materia, esige tuttavia che, per potersene affermare la legittimità, la clausola di adesione rispetti talune condizioni, ovvero sia prevista:
(a) a favore di Amministrazioni aggiudicatrici predeterminate;
(b) per quantità di approvvigionamento (del servizio o della fornitura) note e definite;
(c) ed in relazione a prestazioni sostanzialmente omogenee, in modo da evitare qualunque alterazione di patti, condizioni e prezzi stabiliti dagli originari atti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5705 del 2020, n. 982 del 2018 e n. 442 del 2016).
Quale logico corollario della riportata impostazione, eventuali variazioni alle prestazioni oggetto di adesione sono consentite nei soli limiti del loro carattere meramente marginale. Diversamente, qualora si consentissero integrazioni o modifiche di maggiore portata, si profilerebbero forme di affidamento senza gara elusive del disposto dell’articolo 63 del D.lgs. 50/2016.