Bando tipo ANAC n. 1 / 2021 : indicazioni su domicilio digitale

Delibera ANAC n. 101 del 2 marzo 2022

Oggetto: Richiesta di parere sulle indicazioni sul domicilio digitale del Bando tipo ANAC n. 1

La nozione di “domicilio legale” non può essere interpretata in senso estensivo, non potendosi intendere come un qualunque indirizzo di posta elettronica certificata valido cui inoltrare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice. Per partecipare alle procedure di gara l’operatore economico deve avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da utilizzare per le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice. Se l’operatore economico non è presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni, di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice, sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Riferimenti normativi:
Bando Tipo n. 1/2021
art. 76, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 82/2005
art. 4, DPCM n. 148/2021