Opere aggiuntive – Divieto attribuzione di punteggio – Affidamento di opere e servizi complementari – Apposita procedura – Necessità (art. 63 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Catania, 07.12.2021 n. 3693

3.1.1. Merita di essere premesso che ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 [id est, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo], le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.
La disposizione in questione, nel rivolgersi alla stazione appaltante, preclude l’attribuzione di un apposito punteggio con riferimento alle stesse opere aggiuntive (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 ottobre 2020, n. 4212).
Il Consiglio di Stato, nel parere sulle Linee Guida dell’ANAC riferite alla norma appena menzionata, ha osservato che “la ratio di fondo che ha ispirato in parte qua la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’articolo 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura (e, in particolare, l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quelle incluse nella progettazione esecutiva)” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 26 agosto 2019, n. 938 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
[…]
E tuttavia, come sopra visto, la ratio della disposizione dell’art. 95, comma 14-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è proprio quella di precludere l’aggiudicazione possa essere disposta premiando l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quelle incluse nella progettazione esecutiva.
Inoltre, l’ubicazione di alcune delle opere relative all’offerta tecnica (cfr. pagg. 16 e ss. del disciplinare di gara) – e segnatamente quelle contemplate nei criteri sub A (1.1.), A (1.3.) e A (2.1.) – appare esterna (e in taluni casi assai distante rispetto) all’area dell’intervento in questione.
In secondo luogo, comunque, l’affidamento di opere e di servizi complementari richiede l’esperimento di una apposita procedura (cfr. l’art. 63, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e deve essere legato a specifici requisiti.