Divieto di punteggio per offerta di opere aggiuntive : riguarda soltanto le opere diverse o anche le maggiori quantità di lavorazioni rispetto al progetto a base di gara ?

Quesito: L’art. 95, c. 14-bis, D.Lgs. n. 50/2016 prescrive che “in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a
quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”. A fronte di ciò si chiede se tale disposto normativo debba essere interpretato nel senso che il relativo divieto si estende sia all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara che a maggiori quantità di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara oppure nel senso che il medesimo divieto è limitato all’assegnazione di punteggio ad ulteriori opere diverse da quelle previste nel progetto posto a base di gara.

Risposta: Relativamente al quesito posto, si ricorda che l’art. 95, c. 14 bis del Codice, disponendo il divieto di attribuzione di punteggi per opere aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto a base di gara, risponde alla ratio di precludere che l’aggiudicazione possa essere disposta premiando l’offerta di opere aggiuntive e avulse rispetto a quelle previste nella progettazione esecutiva. Pertanto si condivide l’interpretazione indicata nella prima parte del secondo capoverso, precisando che anche l’aumento delle quantità di lavorazioni, qualora comporti la realizzazione di opere non previste nella documentazione tecnica, introduce un elemento estraneo al progetto esecutivo posto a base di gara la cui valutazione risulta preclusa dalla norma in esame. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 ottobre 2020, n. 4212; T.A.R. Parma, 11.02.2020 n. 33 che richiama Consiglio di Stato, sent. n. 8534 del 2019, T.A.R. Catania, 07.12.2021 n. 3693 e T.A.R. Molise sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340) (Parere MIMS n. 1441/2022)

 

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