Il divieto generalizzato di subappalto è contrario ai principi europei che regolano gli appalti pubblici (CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019, in causa C-63/18; Id., 27 novembre 2019, in casusa C-402/18; in termini Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389), anche quando si tratti di appalti sotto soglia (CGUE, Sez. V, 5 aprile 2017, in causa C‑298/15), a meno che si sia in presenza di casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto, in cui può essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere (TAR Toscana, Sez. II, 9 luglio 2020 n. 898 e TAR Catanzaro, 22.11.2021 n. 2068).
Riferimenti normativi:
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RISORSE CORRELATE
- Divieto di subappalto nel nuovo Codice contratti pubblici (art. 119 d.lgs. n. 36/2023)
- Subappalto alla luce delle recenti modifiche dell' art. 105 d.lgs. n. 50/2016 : individuazione di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’ aggiudicatario
- Subappalto - Indicazione dello stesso subappaltatore (anche necessario) da parte di diversi concorrenti - Differenza rispetto all' avvalimento - Conseguenze (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto necessario – Applicabile a prescindere dalle previsioni del bando di gara (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto : illegittimo il divieto indiscriminato
- Subappalto : utilizzo della quota residua
- Subappalto : cambia la quota complessiva raggiungibile . Chiarimenti ANAC
- Il nuovo subappalto dal 1 novembre 2021 dopo il Decreto semplificazioni e PNRR
- Novità subappalto : indicazioni operative su CCNL lavoratori dipendenti del subappaltatore