Punteggio tabellare ( on / off ) per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica – Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 07.06.2021 n. 4301

L’articolazione di punteggi prevista dalla lex specialis risulta perfettamente coerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che la stessa non contempla criteri di tipo rigorosamente quantitativo, ma si articola in subpunteggi predeterminati in relazione ai diversi profili tecnici delle offerte, consentendo di valorizzare quelle che presentano un maggior pregio tecnico. Inoltre, in relazione ad alcuni dei criteri previsti, il bando prevede la produzione di una analitica descrizione a corredo dell’offerta tecnica, che ne illustri le caratteristiche, facendo corrispondere alla stessa e al suo contenuto il punteggio attribuibile e valorizzando, pertanto, l’esercizio della necessaria discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione alla stessa spettante.
Come affermato di recente dalla Sezione: “non può essere ritenuta illegittima l’opzione di … per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso il quale la selezione è stata comunque svolta su aspetti di carattere qualitativo diversi ed ulteriori rispetto al prezzo della fornitura, ancorché valutati in base ad automatismi” (Cons. Stato, V, 15 febbraio 2021, n. 1313).
Per un altrettanto consolidato indirizzo giurisprudenziale la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in subcriteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; tale discrezionalità è da ritenersi particolarmente significativa in un contesto normativo in cui, non essendo espressamente previsto l’obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo ed un massimo ai singoli criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è ravvisabile un diretto contrasto con la norma di legge nella scelta, da parte della stazione appaltante, di una modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in cui cioè vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante. Invero “il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della componente tecnica” (Cons. Stato, V, 26 marzo 2020, n. 2094).
La graduazione di punteggi prevista dal bando, che riserva adeguati spazi valutativi alla stazione appaltante, risulta coerente con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non preclude la presentazione di un’offerta ponderata da parte dell’appellante, né il bando di gara contempla requisiti o elementi tecnici tali da escludere a priori la possibilità di partecipazione alla procedura da parte della stessa.

[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]

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