Consiglio di Stato, sez. V, 19.02.2021 n. 1497
Come bene ha rilevato la sentenza appellata, il disciplinare di gara non si limita ad enucleare la “griglia per la valutazione dell’offerta”, contenente la suddivisione in tre parametri del criterio di valutazione della qualità della proposta, cui corrispondono precisi fattori ponderali, ma individua il “metodo per l’attribuzione del punteggio” e soprattutto, per quanto ora rileva, delimita le modalità di attribuzione dei punteggi dei commissari alla stregua di una griglia di valori (contenuta nella tabella a pagine 21 e 22 del disciplinare) in applicazione della quale ciascun componente attribuisce un coefficiente variabile tra zero ed uno a ciascun elemento di valutazione.
Resta fermo peraltro che la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non risulta prevista in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016 né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018; la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, dello stesso corpus legislativo (in termini, da ultimo, Cons. Stato, III, 14 maggio 2020, n. 3080).
Peraltro, in questa sede neppure è contestata la irragionevolezza od illogicità della “griglia di valori”, accompagnata altresì dalla precisa predeterminazione dei criteri contenutistici (pag. 22 del disciplinare) per l’espressione del coefficiente di punteggio attribuibile, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata.
RISORSE CORRELATE
- 1) Sub criteri e sub punteggi - Mera eventualità - Discrezionalità della Stazione Appaltante; 2) Competenza tecnica dei singoli Commissari di gara - Interpretazione (art. 77 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Sub pesi o sub punteggi introdotti in sede di esame delle offerte tecniche - Illegittimità - Annullamento gara (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)