Come acclarato dalla giurisprudenza, il soggetto promotore, nella procedura ex art. 183 D. Lgs. 50/2016, può accedere alla prelazione (e dunque al conseguimento dell’aggiudicazione alle condizioni offerte dalla ditta prima classificata) solo ove l’offerta presentata dallo stesso promotore sia regolarmente ammessa alla gara. Pertanto, in caso di offerta inammissibile da parte del promotore, tale soggetto non sarà ammesso a esercitare l’opzione di cui all’art. 183 comma 15 cit., e a conseguire l’aggiudicazione.
A tal riguardo, si è infatti affermato che: «La norma di cui all’art. 183, d.lg. n. 50/2016 prevede una speciale figura di affidamento di concessione di lavori pubblici attraverso lo strumento della finanza di progetto. Trattasi di una tipologia di scelta del contraente in cui un soggetto, c.d. promotore, propone un progetto di fattibilità delle opere a farsi che viene posto a base di gara, ma la scelta dell’operatore economico cui affidare la concessione presuppone comunque una procedura ad evidenza pubblica, con l’indizione di una gara regolata da un bando, da un disciplinare di gara dalla fase di valutazione e/o comparazione delle offerte e così via. In particolare, poi, la facoltà di cui al comma 15 di detto articolo, che è solo eventuale, residua a conclusione della gara alla quale il promotore ha preso parte e nella misura in cui sia utilmente posizionato in graduatoria, di guisa che la partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta costituiscono condizione sine qua non per poter, eventualmente, esercitare il diritto di prelazione, ancorché lo stesso promotore non sia aggiudicatario della gara. Se così non fosse, se cioè si vuole prescindere dall’ammissione alla gara e dall’utile collocazione in graduatoria significherebbe stravolgere il senso e la portata prescrittiva delle disposizioni di cui al citato art. 183 del Codice dei Contratti pubblici. Se ne deduce allora che la ricorrente, originaria aggiudicataria della gara, ha un interesse sostanziale e processuale a contestare l’aggiudicazione definitiva effettuata in favore della controinteressata, in ragione dell’esercitato diritto di prelazione, dovendosi perciò riconoscere alla ricorrente il possesso di un titolo adeguato a chiedere l’annullamento dell’affidamento della concessione di che trattasi solo in virtù dell’esercitato diritto di prelazione di cui al comma 15 del citato art. 183» (TAR Valle d’Aosta, Aosta, I, 15 maggio 2019, n. 26); «La mancata asseverazione del P.E.F. deve essere sanzionata con l’esclusione della concorrente, con conseguente preclusione della facoltà di prelazione di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016» (TAR Campania, Napoli, I, 7 febbraio 2020, n. 611).
RISORSE CORRELATE
- Individuazione del promotore nel PPP connotata da amplissima discrezionalità amministrativa in relazione all' interesse pubblico
- 1) Project financing - Selezione del Promotore - Lesività - Onere di impugnazione; 2) Diritto di prelazione - Presupposti (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Individuazione del Promotore - Amministrazione non è tenuta a valutare offerta tecnicamente migliore bensì quella più rispondente all' interesse pubblico (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Equilibrio economico finanziario - Trasferimento del rischio - Occorre specificare negli atti di gara tutti gli oneri in capo al gestore (art. 180 d.lgs. n. 50/2016)
- Project Financing - Proposta incompleta o carente degli elementi minimi - Non sussiste obbligo dell’Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Requisiti del proponente - Mancanza - Non può essere sanata dalla successiva costituzione della Società di progetto (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing: 1) Individuazione del promotore - Amplissima discrezionalità amministrativa; 2) Soglia di sbarramento - Funzione e ratio; 3) Promotore - Mancato raggiungimento punteggio minimo - Diritto di prelazione - Non è esercitabile; 4) PEF - Verifica di anomalia - Inapplicabilità (art. 97 , art. 179 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing - Promotore escluso dalla gara - Diritto di prelazione - Non può essere esercitato (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 183, (Finanza di progetto)