In applicazione dell’art. 92, co. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori” (principio espresso da Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2019).
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RISORSE CORRELATE
- Requisiti - Possesso da parte del Raggruppamento nel suo complesso - Irrilevanza - Qualificazione delle singole imprese del RTI in misura corrispondente alla quota dei lavori assunti - Necessità (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Percentuale di partecipazione al Raggruppamento - Errore materiale - Rettifica - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)