Relativamente all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità è stato precisato che le prestazioni costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – l’esonero (addirittura) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tale qualificazione consegue alla considerazione che le prestazioni in questione consistono “nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”: dunque, tutte le prestazioni comprendono attività che richiedono, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate” (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919; TAR Bari, 21.11.2020, n. 1482).
RISORSE CORRELATE
- Appalti di natura intellettuale - Non rilevano eventuali attività materiali secondarie o di organizzazione di mezzi e risorse (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri per la sicurezza pari a zero - Esclusione automatica - Inapplicabilità - Servizi di natura prevalentemente intellettuale (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Oneri di sicurezza aziendali - Servizi di natura prettamente intellettuale o da eseguirsi principalmente nei locali dell’impresa - Omessa indicazione - Irrilevanza - Nullità della clausola (art. 83 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi intellettuali - Esenzione obbligo indicazione oneri di sicurezza aziendali dopo il correttivo - Natura ricognitiva (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)