[abstract]
“Considerata la giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto, l’Autorità ritiene opportuna una modifica normativa volta a:
(i) eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile;
(ii) prevedere l’obbligo in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologìa e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all’identità dei subappaltatori;
(iii) consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all’utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguite e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell’identità dei subappaltatori”.[rif. art. 105 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Subappalto: il Consiglio di Stato disapplica l'art. 105 in quanto incompatibile con l'ordinamento europeo
- Subappalto: audizione del Presidente ANAC alla Camera dei Deputati su modifiche normative a seguito sentenze e procedure di infrazione europee
- Subappalto – Limite al 40% ai sensi del Decreto Sblocca Cantieri – Compatibilità con il diritto euro comunitario (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto nel settore dei beni culturali: rimessione alla Corte Costituzionale (art. 105 , art. 146 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto - Limite al 40% (quaranta per cento) ai sensi del Decreto Sblocca cantieri (d.l. n. 32 del 2019) - Incompatibilità con il diritto euro comunitario - Rileva la natura quantitativa del limite, nonché la sua applicabilità in modo generale e astratto, senza una valutazione caso per caso - Illegittimità (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto – Limite percentuale – Incompatibilità comunitaria – Conferma sentenza Corte di Giustizia Europea 26.09.2019 (C-63/18) (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 105, (Subappalto)