29. Invero, l’esame della documentazione agli atti, che conferma l’impianto istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, fa ritenere che Roma Capitale abbia affidato la fornitura oggetto del presente giudizio nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio, imparzialità e buon andamento, compatibilmente con quanto consentito dalla situazione di particolare urgenza che ha caratterizzato la procedura svolta in deroga alle ordinarie prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
30. Quanto al terzo motivo di ricorso, si rileva che a prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti costituite, lo stesso è parimenti infondato.
31. La ricorrente denuncia l’invalidità derivata della determina comunale in conseguenza della illegittima adozione dell’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 che ne costituisce il presupposto, in ragione del fatto che quest’ultima non sarebbe stata autorizzata a consentire la deroga alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici in relazione all’oggetto specifico dell’affidamento.
32. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, la deroga al Codice dei contratti esulerebbe nella fattispecie dal potere di ordinanza di protezione civile, perché la dichiarazione dello stato di emergenza – adottata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – avrebbe autorizzato l’adozione delle ordinanze di protezione civile solo in relazione all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile), tra i quali non rientrerebbe il sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno, riconducibile alle misure della lettera c) dell’articolo 25.
33. Gli interventi di cui al citato art. 25, co. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 1/18 attengono:
a) all’organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
34. Di contro, la stessa delibera di dichiarazione dello stato di emergenza non avrebbe in alcun modo legittimato la Protezione civile ad adottare ordinanze connesse agli interventi di cui alla lett. c) del citato art. 25, co. 2, D.Lgs. n. 1/18, e riguardanti in particolare la “attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità”. Ed è in tale specifica fattispecie che, secondo -OMISSIS-, deve ricondursi la fornitura di buoni spesa.
35. La censura è priva di fondamento in quanto si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dalla Presidenza del Consiglio secondo cui, in ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.
36. Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.
37. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’impugnata ordinanza su cui si fonda la determina comunale- non esula dal perimetro dei poteri derogatori, anche del Codice degli appalti, disegnato dalla deliberazione dello stato di emergenza, per essere stata legittimamente adottata in costanza dei necessari presupposti.